Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 11745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Artena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri del primo ottobre 2018, che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. pen. per mancanza degli elementi del reato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione dell’elemento psicologico del
reato e l’imputabilità; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione di attenuanti.
Il ricorso è tardivo in quanto proposto oltre il termine previsto dalla legge.
La sentenza impugnata del 9 maggio 2023 prevedeva in novanta giorni il termine del deposito delle motivazioni, che veniva a scadere durante il periodo feriale (cfr. Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586); la sentenza veniva depositata il 21 giugno 2023, così che il termine di 45 giorni per l’impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., veniva a decorrere dal primo settembre 2023, con scadenza pertanto prima del giorno di deposito del ricorso (avvenuto con pec del difensore del 19 ottobre 2023).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/02/2024.