Ricorso Tardivo: la Cassazione Conferma la Tolleranza Zero sui Termini
Nel processo penale, i termini non sono semplici indicazioni temporali, ma pilastri fondamentali che garantiscono la certezza del diritto e il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso tardivo e offrendo importanti chiarimenti sui termini di impugnazione, anche in relazione alle procedure emergenziali. Questo caso serve da monito sull’importanza di una gestione scrupolosa delle scadenze processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna emessa il 3 giugno 2024. Le motivazioni della decisione venivano depositate entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge. Di conseguenza, il termine utile per presentare ricorso in Cassazione, fissato in trenta giorni, scadeva il 18 luglio 2024. Tuttavia, il difensore dell’imputato depositava il ricorso solo il 25 luglio 2024, ovvero una settimana dopo la scadenza, rendendo l’atto irrimediabilmente tardivo.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Tardivo
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza in presenza delle parti (trattazione camerale non partecipata), ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, che è così passata in giudicato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Tardivo?
La Corte ha basato la sua decisione su un’applicazione rigorosa delle norme procedurali. Il punto centrale della motivazione risiede nel calcolo dei termini per l’impugnazione, disciplinato dall’articolo 585 del codice di procedura penale. Poiché le motivazioni della sentenza d’appello erano state depositate entro 15 giorni, il termine per ricorrere era di 30 giorni. Il ricorso, depositato oltre tale scadenza, era palesemente tardivo.
Un aspetto interessante della pronuncia riguarda il rito con cui si era svolto il giudizio d’appello. A causa delle misure di contenimento della pandemia, il processo si era tenuto con il cosiddetto ‘rito cartolare’, ovvero basato solo su atti scritti. La difesa, implicitamente, potrebbe aver confidato in una possibile estensione dei termini legata a questa procedura emergenziale. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile che le previsioni dell’art. 585, comma 1-bis c.p.p. (che in altri contesti possono sospendere o estendere i termini) non si applicano a questa specifica modalità di celebrazione del processo. A sostegno di questa interpretazione, la Corte ha richiamato un proprio precedente consolidato (Ord. n. 1585/2023), rafforzando la coerenza del suo orientamento giurisprudenziale.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un chiaro promemoria della perentorietà dei termini nel processo penale. La decisione sottolinea che nemmeno circostanze eccezionali, come l’adozione di procedure emergenziali, possono giustificare deroghe alle scadenze per le impugnazioni, se non espressamente previsto dalla legge. Per gli avvocati, ciò significa che l’attenzione al calendario processuale deve essere massima e il calcolo dei termini deve essere eseguito con precisione matematica. Un errore, anche di pochi giorni, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze gravissime per l’assistito, inclusa la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie. La giustizia, come dimostra questo caso, non attende i ritardatari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, in quanto è stato presentato il 25 luglio 2024, superando il termine ultimo fissato per il 18 luglio 2024.
Come si calcola il termine per impugnare in questo caso specifico?
Poiché la motivazione della sentenza di secondo grado è stata depositata entro 15 giorni dalla sua emissione, la legge (art. 585, lett. b, c.p.p.) prevede un termine di 30 giorni per presentare l’impugnazione.
Il rito cartolare, utilizzato per l’emergenza Covid-19, ha concesso una proroga dei termini?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che la celebrazione del giudizio d’appello con rito cartolare non comporta l’applicazione delle norme che estendono i termini di impugnazione, confermando che le scadenze ordinarie dovevano essere rispettate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 462 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 462 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/05/1977
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
. 5e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME COGNOME contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 3 giugno 2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 25/07/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La motivazione è stata depositata entro il termine di giorni quindici con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (trenta giorni) il giorno 18 luglio 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p., considerato che l’imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
Il Ci sigliere estensore
Il Presidente