Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28680 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME natoa PADOVA il 02/09/1992
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avvis GLYPH Ile parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio,
confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di c agli artt. 494, 61, comma 1, n. 2 cod. pen.;
considerato che:
– la sentenza impugnata è stata pronunciata il 27 marzo 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l’intervento delle parti
ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 27 giugno 2024, tardivamente rispetto il termine di novanta giorni fissato
ex art.
544, comma 3, cod. proc. pen.;
– il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett.
cod. proc. pen.) decorrenti dalla data della notifica ex art.
548, comma 2, cod. proc. pen., avvenuta il 3 luglio 2024, non deve essere aumentato di quindici giorni
ex art.
585, comma
1-bis, cod. proc.
pen. poiché, nel caso in cui – come nella specie – il giudizio di secondo grado, a seguito dell’ap dell’imputato presente in primo grado, sia stato trattato con procedimento camerale non partecipat e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, l’«appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udi alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01);
– ragion per cui il termine per impugnare spirava il 18 settembre 2024 e il ricorso, present il 30 settembre 2024, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.