Ricorso Tardivo: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità per Mancato Rispetto dei Termini
Il rispetto dei termini processuali è un pilastro fondamentale del sistema giudiziario. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di tale principio, dichiarando inammissibile un ricorso tardivo presentato per una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Questa decisione sottolinea le gravi conseguenze che derivano dal deposito di un’impugnazione oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver visto respinta la propria domanda di indennizzo per ingiusta detenzione dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di merito che gli negava il risarcimento. Il ricorso, presentato tramite il proprio difensore, contestava la decisione della corte territoriale, sostenendo la sussistenza di violazioni di legge e vizi di motivazione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato depositato ben oltre il termine previsto dalla legge.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Tardivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “palesemente inammissibile” senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si è basata su una semplice, ma invalicabile, ragione procedurale: il mancato rispetto del termine perentorio per l’impugnazione.
In base all’articolo 585 del codice di procedura penale, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di riparazione per ingiusta detenzione è di quindici giorni. Tale termine decorre dalla data di notifica del provvedimento impugnato sia alla parte che al suo difensore.
Nel caso specifico, l’ordinanza della Corte d’Appello era stata notificata via Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 13 novembre 2024. Il ricorso, invece, è stato depositato solo il 12 dicembre 2024, quasi un mese dopo, superando ampiamente il limite di quindici giorni.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su principi consolidati. I giudici hanno evidenziato che i termini per impugnare sono stabiliti a pena di inammissibilità e non ammettono deroghe, salvo casi eccezionali di forza maggiore o caso fortuito, che qui non sono stati ravvisati.
La Corte ha specificato che la notifica tramite PEC è pienamente valida e fa decorrere i termini in modo inequivocabile. Il fatto che lo stesso difensore avesse indicato nel proprio atto la data di notifica ha reso ancora più evidente la tardività dell’impugnazione. L’errore nel calcolo o la semplice negligenza nel rispettare la scadenza non costituiscono una scusante.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso a quattromila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questa vicenda, proceduralmente scorretti.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali. Un ricorso tardivo non viene esaminato nel merito, vanificando qualsiasi potenziale ragione della parte. La decisione conferma che la negligenza procedurale comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, che oltre a non vedere accolta la propria istanza, si trova a dover sostenere costi aggiuntivi. Per avvocati e assistiti, la massima attenzione alle scadenze processuali è quindi un requisito imprescindibile per tutelare efficacemente i propri diritti.
Qual è il termine per presentare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza in materia di ingiusta detenzione?
Il termine è di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585, comma primo, lett. a), del codice di procedura penale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato depositato oltre il termine di legge di quindici giorni. L’ordinanza impugnata è stata notificata il 13/11/2024, mentre il ricorso è stato proposto il 12/12/2024.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata a quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 06/12/1979
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
date-avvise- i ;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di indennizzo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è, ai sensi dell’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decorrono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l’esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (cfr. Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257554; conf. Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv. 259187).
Ebbene, come si evince dagli atti, e come peraltro dichiara lo stesso difensore ricorrente alla prima pagina del proprio atto di impugnazione, risulta che il provvedimento impugnato è stato notificato, con posta certificata (PEC), al difensore e al ricorrente in data 13/11/2024.
L’impugnazione che ci occupa risulta proposta il 12/12/2024, e, dunque, è stata proposta oltre il termine di legge.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2025