Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23424 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 03/11/2023;
nell’ambito del procedimento relativo a:
NOME NOME nato a Velletri il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole con le seguenti sentenze irrevocabili: 1) GLYPH sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data 4 marzo 2022 (in riforma di quella del Tribunale di Velletri del 30 giugno 2020), con condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui all’art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90 commesso in Velletri il 2 aprile 2020; 2) sentenza della Corte di appello di Roma pronunciata l’11 aprile 2022 (in riforma di quella del Tribunale di Velletri del 19 maggio 2021), con condanna alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 4.500 di multa per i reati di cui all’art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90 commessi in Velletri da novembre 2019 a maggio 2020.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto i predetti reati uniti dal vincolo dell continuazione in quanto espressione del medesimo criminoso e ha rideterminato la pena in complessivi anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 7.500 di multa così determinata: pena base anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 4.500 di multa inflitta con la sentenza sub 2) aumentata di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa per la continuazione rispetto al reato di cui alla sentenza n.1.
Avverso la predetta ordinanza la Procura generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.99, comma quarto, 81, comma quarto, cod. pen., espressamente richiamati dall’ art.671, comma 2-bis, del codice di rito ed osserva che l’aumento a titolo di continuazione disposto dalla Corte territoriale è inferiore al terzo della pena base che andava applicata a NOME COGNOME in quanto dichiarato recidivo reiterato ai sensi dell’art.99, comma quarto, del codice penale.
AVV_NOTAIO, difensore del condannato, ha avanzato istanza di trattazione orale del procedimento che è stata respinta poiché si verte in tema di procedimento disciplinato dall’art.611 del codice di rito, da trattarsi in camera di consiglio non partecipata.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Invero, l’ordinanza impugnata risulta essere stata notificata alla Procura generale presso la Corte di appello di Roma in data 21 ottobre 2023 alle ore 10:13 a mezzo p.e.c. (come si evince dall’esame degli atti che questa Corte è autorizzata a compulsare per accertare la tempestività dell’impugnazione) e come confermato anche dalla annotazione posta in calce al medesimo provvedimento, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto il giorno 17 novembre 2023, vale a dire oltre il termine di quindici giorni (decorrente dalla notifica di cui sopra) stabili dall’art.585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i procedimenti in camera di consiglio.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della GLYPH Cassa GLYPH delle GLYPH ammende GLYPH trattandosi GLYPH di GLYPH parte GLYPH pubblica GLYPH (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2024.