Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33856 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
RENATA SESSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Si Ł proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 giugno 2024, la Corte di appello di Bari dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Trani che l’aveva ritenuto colpevole dei delitti indicati in dispositivo, irrogando la pena di anni sette e mesi dieci di reclusione ed euro 4.400 di multa.
La Corte barese riteneva che i motivi proposti difettassero di specificità.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo la specificità dei motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ tardivamente proposto.
La sentenza impugnata, come si Ł detto, a seguito di celebrazione cartolare
dell’udienza di appello, Ł stata pronunciata il 27 giugno 2024, riservando il deposito della motivazione nei successivi novanta giorni (entro, pertanto, il 25 settembre).
Il deposito della motivazione era avvenuto entro detto termine, il 13 settembre 2024.
Considerato comunque che i 45 giorni del termine per proporre impugnazione decorrevano dalla consunzione del termine per il deposito della motivazione (come si Ł detto: il 25 settembre) il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 9 novembre 2024. Il ricorso, invece, Ł stato depositato il 12 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente.
NØ il descritto quadro muta alla luce della avvenuta comunicazione all’imputato ed al suo difensore della sentenza della Corte di merito, posto che non vi era necessità alcuna di procedere a tale adempimento.
L’imputato ed il suo difensore, nel giudizio cartolare di appello, non hanno diritto alla comunicazione della sentenza depositata nei termini indicati con la lettura del dispositivo (neppure nel caso di giudizio abbreviato, sul quale, unico, si era formato un contrasto oggi risolto dalla sentenza Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Sinito, Rv. 277470 01).
NØ può affermarsi che la comunicazione della sentenza abbia creato un ‘affidamento’ circa il diverso decorso del termine, posto che, in tal caso, si abbandonerebbe il rispetto del medesimo, fissato in termini perentori dalla legge, alla casualità del possibile errore umano.
La predetta ragione di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. ed alla medesima segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 25 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME