Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8046 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8046 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il 26/10/1943
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 della Corte d’appello di Messina
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate, in data 14 novembre 2024, dal Sostituto Procuratore generale, Dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Messina.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Messina, data 5 dicembre 2023, l’aveva condannato per il delitto di cui agli artt. 217, comma 1, nn. 3) e 4), e 224 nn. 1) e 2), L.F. (Fatto commesso in Messina il 27 giugno 2018).
La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, a mente dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. all’epoca vigente.
Il ricorso per cassazione nell’interesse di Bisesti consta di un solo motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), che denuncia la violazione degli artt. 581, comma 1 -ter, e 591 cod. proc. pen., evidenziando come l’imputato nel corso del giudizio di primo grado avesse già eletto domicilio presso il difensore e come tale elezione fosse stata espressamente indicata nell’atto di appello, laddove nell’incipit dell’atto di impugnativa si era indicato essere «NOME NOME residente … ai fini del presente procedimento a Messina, in INDIRIZZO presso lo studio del difensore di fiducia».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile
Va rilevato che il ricorso per cassazione è stato tardivamente proposto.
1.1. Le disposizioni di cui all’art. 591, commi 2 e 3, cod. proc. pen. stabiliscono che: «Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore».
Le disposizioni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen. stabiliscono, dal canto loro, che: «1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio» e che «2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio».
1.2. Nel caso di specie, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, proposto nell’interesse di Bisesti Franco, è stata pronunciata in camera di consiglio il 30 maggio 2024 ed è stata notificata al suo difensore di fiducia, Avvocato NOME COGNOME il 31 maggio 2024. Da ciò consegue che il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione non è stato rispettato: infatti, scaduto lo stesso il 15 giugno 2024, il ricorso per cassazione nell’interesse di Bisesti Franco è stato depositato nella Cancelleria della Corte di appello di Messina in data 4 luglio 2024 (come risulta sia dal timbro apposto sull’atto, sia dall’annotazione in calce all’ordinanza impugnata), dunque tardivamente.
Ne viene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
IRENE SCORDAMAGLIA