Ricorso Tardivo: Inammissibilità e Sanzioni secondo la Cassazione
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un principio fondamentale che garantisce la certezza del diritto e il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza le gravi conseguenze di un ricorso tardivo, illustrando come la mancata osservanza delle scadenze procedurali conduca non solo all’inammissibilità dell’impugnazione ma anche a sanzioni economiche significative. Questo caso serve da monito sull’importanza della diligenza e della precisione nella pratica legale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Venezia il 28 marzo 2024. In quella stessa data, il giudice depositava anche la motivazione della sua decisione, una prassi nota come ‘motivazione contestuale’. L’imputato, presente in aula, aveva quindi 15 giorni di tempo per presentare ricorso.
Il termine ultimo per l’impugnazione scadeva il 12 aprile 2024. Tuttavia, il ricorso nell’interesse dell’imputato veniva depositato solo il 30 aprile 2024, ben oltre la scadenza perentoria stabilita dalla legge. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare la ricevibilità dell’atto.
La Decisione della Corte sul Ricorso Tardivo
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e inequivocabile: la tardività. I giudici hanno sottolineato che, essendo stata la motivazione depositata contestualmente alla sentenza e in presenza dell’imputato, il termine breve di 15 giorni per impugnare era scattato immediatamente. Il deposito del ricorso quasi venti giorni dopo la scadenza ha reso l’atto irricevibile, precludendo qualsiasi esame nel merito della questione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sull’applicazione rigorosa delle norme procedurali. Il fulcro della motivazione risiede nel concetto di ‘termine perentorio’, la cui violazione non ammette sanatorie. Il fatto che il ricorso fosse stato presentato in ritardo ha costituito un vizio insanabile.
Inoltre, i giudici hanno applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. La norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha anche disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene irrogata quando non si ravvisano elementi di ‘assenza di colpa’ nella causa di inammissibilità, come chiarito anche da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000). In pratica, la negligenza nel rispettare i termini viene sanzionata economicamente.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del diritto processuale: la diligenza nel rispetto dei termini è un dovere imprescindibile per le parti e i loro difensori. Un ricorso tardivo non solo impedisce al giudice di valutare le ragioni della parte, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. Per i professionisti legali, questo caso sottolinea l’importanza di un’organizzazione meticolosa e di un monitoraggio costante delle scadenze. Per i cittadini, è la dimostrazione che l’accesso alla giustizia è regolato da norme precise, la cui inosservanza può compromettere irrimediabilmente la tutela dei propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. È stato depositato il 30 aprile 2024, mentre il termine di 15 giorni per l’impugnazione era scaduto il 12 aprile 2024.
Da quando decorreva il termine per presentare il ricorso?
Il termine di 15 giorni decorreva dalla data della sentenza, 28 marzo 2024, poiché la motivazione è stata depositata contestualmente alla decisione in udienza e l’imputato era presente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/11/1982
avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di VENEZIA
c r57)7/viso alle
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto in data 30 aprile 2024 nell’interesse di Boulaaba Aymen è inammissibile perché tardivo; invero, la sentenza impugnata è stata deliberata il 28 marzo 2024 con motivazione contestuale depositata in udienza, sicché, essendo l’imputato presente, come risulta dal frontespizio della sentenza medesima, il termine di 15 giorni per proporre ricorso è scaduto il 12 aprile 2024;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.