Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11624 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11624 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Agenzia delle entrate e Ministero della giustizia nei confronti di NOME nata in Bosnia-Erzegovina 1’08/03/1998, avverso l’ordinanza in data 17/07/2024 del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria presentata, in data 20/01/2025, dal difensore di COGNOME avv.to NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17/07/2024, il Presidente del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione, presentata nell’interesse di NOME avverso il decreto con cui, il precedente 18/07/2023, il Tribunale capitolino, in composizione monocratica, aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla predetta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassaziohe, nell’interesse dell’Agenzia delle entrate e del Ministero della giustizia, l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002.
Sostiene, in specie, con l’ordinanza di ammissione oggetto d’impugnativa il Tribunale si sarebbe erroneamente conformato all’orientamento secondo cui l’ultima dichiarazione cui far riferimento per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione sia già maturato, pur se la dichiarazione non è stata materialmente presentata, disattendendo l’opposto filone interpretativo, a mente del quale, ai fini dell’ammissione al beneficio, l’ultima dichiarazione rilevante è quella per cui, al momento del deposito dell’istanza, è spirato il termine ultimo per la presentazione, il cui recepimento avrebbe condotto a una decisione di segno opposto.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell’erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.
Assume al riguardo che il Tribunale, con l’ordinanza in oggetto, avrebbe omesso di argomentare in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia.
Il difensore di NOME ha presentato, in data 20/01/2025, memoria difensiva, deducendo, in primis, la tardività del ricorso e sostenendo, comunque, la sua manifesta infondatezza.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’Agenzia delle entrate e del Ministero della giustizia è inammissibile per le ragioni ch, di seguito si espongono.
Ritiene il Collegio che il ricorso de quo sia stato tardivamente presentato, desumendosi dalla consultazione dell’incarto processuale, consentita in ragione della natura di error in procedendo del vizio dedotto con la memoria difensiva depositata dal patrocinatore di NOMECOGNOME che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma è stato notificato, a mezzo PEC, alla parte ricorrente il 19/07/2024 (in tal senso l’attestazione di cancelleria), mentre l’impugnativa è stata da questa proposta il successivo 19/09/2024 e, quindi, ben oltre il termine di 20 giorni previsto ex lege.
Trova, infatti, concreta applicazione l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale» (così Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283424-01).
Né assume rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato con il ricorso de quo sia stato oggetto di correzione di errore materiale in data 12/08/2024, essendosi da tempo chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che «La correzione di un provvedimento del giudice non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione» (in tal senso Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014, COGNOME, Rv. 260341-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 3543 del 19/12/1997, dep. 30/01/1998, COGNOME, Rv. 210160-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorSo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore d41Ia Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremi a.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025