Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4782 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PISTOIA il 10/06/1959
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Con sentenza del 20 febbraio 2023 la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale della stessa città in data 21/9/2018, appellata da COGNOME NOMECOGNOME ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione allo stesso ascritta al capo b) perché estinta per prescrizione, confermando il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di danneggiamento di cui al capo a), con la relativa condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza di appello in data 22 marzo 2023 è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, formulando un unico motivo con il quale sono è stata dedotta la violazione di legge per non essersi riconosciuta la prescrizione anche del reato di danneggiamento, negata dalla Corte territoriale sul presupposto della sospensione dei termini di prescrizione a seguito dell’astensione del difensore dalle udienze per un totale di giorni 350.
Il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata è stata, infatti, pronunciata all’udienza del 20 febbraio 2023, celebrata in forma non partecipata, ed è stata redatta con motivazione contestuale.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il termine per l’impugnazione era quello di quindici giorni previsto dall’art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Tale termine non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto norma non applicabile nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.: l’imputato appellante, infatti, non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499, Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023, Procida, Rv. 285606 – 01).
Ne discende esso era già spirato il giorno 22 marzo 2023 allorché il ricorso è stato presentato, come da annotazione in calce alla sentenza impugnata.
All’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
DEPOSITATO IN CANCELLARIA
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024
L’estensore
Il Presidente