Ricorso Tardivo Mandato Arresto Europeo: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel contesto della cooperazione giudiziaria europea, il rispetto dei termini processuali è fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso tardivo mandato arresto europeo. Questa decisione sottolinea come la celerità, richiesta da procedure come quella del Mandato d’Arresto Europeo (MAE), imponga una rigorosa osservanza delle scadenze legali, pena la perdita del diritto di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un Mandato di Arresto Europeo emesso da un tribunale di uno Stato membro dell’UE nei confronti di un proprio cittadino. L’interessato era stato condannato in via definitiva a una pena di due anni di reclusione per reati quali il ‘rifiuto o sottrazione della raccolta di campioni biologici’ e ‘influenza sulle dichiarazioni’.
La Corte di Appello italiana, investita della questione, aveva rifiutato la consegna del condannato allo Stato di emissione, disponendo però che la pena venisse scontata in Italia, riconoscendo così la sentenza straniera. Contro questa decisione, il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione.
Il Problema del Ricorso Tardivo nel Mandato di Arresto Europeo
Il nodo cruciale della vicenda, tuttavia, non risiede nel merito della decisione della Corte d’Appello, ma in un aspetto puramente procedurale. La sentenza impugnata era stata letta in udienza il 17 aprile 2024. La legge specifica che, in materia di mandato di arresto europeo, il termine per proporre ricorso è di soli cinque giorni.
Nonostante questo termine perentorio, il ricorso veniva depositato solo il 29 aprile 2024, ben oltre la scadenza prevista. Questa tardività è diventata il fulcro della decisione della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La motivazione è netta e si fonda su un presupposto inderogabile: il mancato rispetto dei termini processuali.
I giudici hanno richiamato l’art. 22, comma 1, della Legge n. 69 del 2005, che disciplina proprio la procedura del MAE e fissa il termine di cinque giorni per l’impugnazione. La Corte ha constatato che il ricorso era stato presentato tardivamente e, di conseguenza, ha applicato l’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando non sono osservati i termini prescritti.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con una procedura semplificata (‘de plano’), come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, evidenziando la palese e indiscutibile natura del vizio procedurale. A seguito di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito sulla centralità dei termini processuali nel diritto, specialmente in ambiti che richiedono rapidità ed efficienza come la cooperazione giudiziaria internazionale. La decisione ribadisce che il diritto a impugnare un provvedimento è subordinato all’osservanza di regole precise, la cui violazione comporta conseguenze definitive come l’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa prestare la massima attenzione alle scadenze, mentre per i cittadini sottolinea come la tutela dei propri diritti passi anche attraverso il rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla legge.
Qual è il termine per presentare ricorso contro una sentenza in materia di mandato di arresto europeo?
La legge stabilisce un termine di cinque giorni dalla data della decisione per presentare ricorso.
Cosa accade se il ricorso viene presentato dopo la scadenza del termine?
Se il ricorso è presentato oltre il termine previsto, viene dichiarato inammissibile dalla Corte, che non procederà all’esame del merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21658 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che con la sentenza in epigrafe – a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 14 gennaio 2019 dal Tribunale di primo grado di Bicaz nei confronti di NOME in relazione alla condanna irrevocabile del predetto per i reati di “rifiuto o sottrazione della raccolta di campioni biologici” e “influe
sulle dichiarazioni” alla pena di anni due di reclusione – è stata rifiutata la consegna del predetto, disponendo che questi sconti in Italia la pena inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Bicaz in data 11 ottobre 2017, definitiva con sentenza della Corte di appello di Bacau in data 28 dicembre 2018, della quale è stato disposto il riconoscimento;
Rilevato che il ricorso del difensore di NOME avverso la sentenza, letta in udienza alla presenza delle parti, è stato proposto solo in data 29 aprile 2024, oltre il termine di cinque giorni previsto dall’art. 22, comma 1, I. 22 aprile 2005 n. 69;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto tardivamente proposto e che la causa di inammissibilità deve essere rilevata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
Così deciso il 29/05/2024.