Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 40884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal:
COGNOME NOME, nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PADOVA del 10/07/2025 visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME ;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 10 luglio 2025, il Tribunale di Padova ha applicato a NOME COGNOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui a g li artt. 648 e 624-bis cod. pen., al medesimo ascritti in concorso.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione il 29 agosto 2025 per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il q uale deduce violazione di
legge e vizio della motivazione, lamentando violazione di legge e vizio del motivazione in riferimento al mancato proscioglimento in ordine alla corrett valutazione giuridica dei fatti.
Il ricorso è inammissibile.
Va rilevata la tardività del ricorso, proposto il 29 agosto 20 successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La motivazione della sentenza impugnata è stata resa contestualmente alla deliberazione all’udienza del 10 luglio 2025 ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen., alla presenza dell’imputato, con conseguente scadenza del termine per impugnare il 25 luglio 2025 ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso deve essere, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., pronunciata de plano.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spes procedimento e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025