Ricorso Tardivo: Quando il Tempo è Contro di Te
Nel mondo del diritto, il tempo è un fattore cruciale. Rispettare le scadenze procedurali non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per la validità di qualsiasi azione legale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27110/2024) ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso tardivo, dimostrando come un errore di tempistica possa precludere ogni possibilità di esame nel merito delle proprie ragioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. L’imputato, accusato di reati previsti dal Codice Penale e dal Codice della Strada, aveva concordato una pena di cinque mesi di reclusione (con sospensione condizionale) e la sospensione della patente di guida per un anno e due mesi.
Successivamente, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la legittimità della sospensione della patente. Secondo la difesa, tale sanzione accessoria era stata applicata senza un esplicito accordo tra le parti e in assenza di una specifica contestazione di una delle violazioni del Codice della Strada.
La Decisione della Corte sul Ricorso Tardivo
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è puramente procedurale: il ricorso è stato presentato fuori tempo massimo.
Dall’esame degli atti è emerso che la sentenza impugnata era stata pubblicata mediante lettura integrale durante l’udienza del 21 febbraio 2024. Il ricorso, invece, era stato depositato solo il 18 marzo 2024. Questo ritardo ha reso l’impugnazione irricevibile.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso Tardivo
La motivazione della Corte si fonda su una regola cardine del nostro ordinamento processuale penale, sancita dall’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni, decorrenti dalla data in cui la sentenza e le sue motivazioni vengono lette contestualmente in udienza.
Nel caso specifico, essendo la sentenza stata letta il 21 febbraio 2024, il termine ultimo per presentare ricorso scadeva improrogabilmente il 7 marzo 2024. Il deposito avvenuto il 18 marzo ha quindi configurato un ricorso tardivo, una causa di inammissibilità prevista espressamente dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. La Corte non ha avuto altra scelta che dichiarare l’inammissibilità dell’appello, senza poter valutare le doglianze della difesa.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la forma è sostanza. Il rispetto dei termini perentori è un presupposto imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa. Un ricorso tardivo non solo impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’appellante, ma comporta anche significative sanzioni economiche, rendendo vana l’intera strategia difensiva.
Qual è il termine per impugnare una sentenza le cui motivazioni sono lette in udienza?
Il termine per proporre impugnazione, secondo l’art. 585, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale, è di quindici giorni che decorrono dalla data dell’udienza in cui la sentenza e le sue motivazioni sono state lette integralmente.
Cosa accade se un ricorso viene depositato oltre la scadenza prevista dalla legge?
Se il ricorso viene presentato dopo il termine perentorio, viene considerato un ricorso tardivo. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, viene dichiarato inammissibile e il giudice non può esaminarne il merito.
Quali sono le sanzioni per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile è condannata, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, può essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27110 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Soave il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/2/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, con cui sono state
reiterate le deduzioni formulate nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclusione con la sospensione condizionale
della pena e della patente di guida per un anno e due mesi in relazione ai reati di cui all’art. 341 bis cod. pen. e agli artt. 186 e 187 C.d.S.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto l’inosservanza della legge penale, per essere stata disposta la sospensione della patente di guida, senza l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti e una specifica contestazione circa la violazione dell’art. 186, comma 7, C.d.S.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione in scrutinio, risulta che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata pubblicata mediante lettura integrale all’udienza del 21 febbraio 2024 mentre il ricorso è stato presentato il 18 marzo 2024.
Il termine, previsto dall’art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per proporre l’impugnazione scadeva il 7 marzo 2024, con la conseguenza che il ricorso è tardivo e deve dichiararsene l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero – della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende.
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Così deciso il 12/6/2024