Ricorso Tardivo: Quando la Scadenza dei Termini Costa Cara
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un principio cardine che garantisce certezza e ordine. Un ricorso tardivo, ovvero presentato oltre la scadenza fissata dalla legge, non viene nemmeno esaminato nel merito, portando a conseguenze economiche per chi lo presenta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questa regola ferrea, offrendo un chiaro monito sull’importanza della diligenza processuale.
I Fatti del Caso
Un condannato si era rivolto al Tribunale di Ravenna chiedendo di sottrarre dalla sua pena un periodo di detenzione che sosteneva di aver già scontato in un paese straniero (Nicaragua). Il Tribunale, con un’ordinanza del 9 maggio 2025, ha respinto la sua richiesta.
Contro questa decisione, il condannato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il 23 giugno 2025, un lasso di tempo che si è rivelato fatale per le sue speranze di ottenere una revisione del provvedimento.
L’Inammissibilità del Ricorso Tardivo
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio insanabile: la tardività del ricorso. La legge, in particolare l’articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, stabilisce un termine di quindici giorni per impugnare provvedimenti come quello emesso dal Tribunale di Ravenna.
Questo termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento, che nel caso specifico era il 9 maggio 2025. Di conseguenza, il condannato avrebbe dovuto depositare il suo ricorso entro e non oltre il 24 maggio 2025. Avendolo presentato il 23 giugno, quasi un mese dopo la scadenza, il ricorso è stato inevitabilmente considerato tardivo.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è stata lineare e basata su un’applicazione diretta della normativa processuale. I termini per impugnare sono perentori, cioè non possono essere prorogati o derogati. Il loro mancato rispetto comporta automaticamente l’inammissibilità dell’atto, una sanzione che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione.
La Corte ha specificato che questa causa di inammissibilità deve essere dichiarata senza particolari formalità procedurali, come previsto dall’articolo 610 del codice di procedura penale. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: la puntualità è un requisito essenziale per la tutela dei propri diritti. Ignorare o calcolare erroneamente i termini per un’impugnazione non solo rende vano il tentativo di ottenere giustizia, ma espone anche a significative sanzioni economiche. La decisione serve da promemoria per tutti gli operatori del diritto e i loro assistiti sull’assoluta necessità di monitorare con la massima attenzione le scadenze processuali per evitare che un diritto, anche se potenzialmente fondato, si perda per un vizio di forma.
Qual è la principale conseguenza di un ricorso tardivo?
Un ricorso presentato oltre i termini di legge viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esaminano il contenuto e le ragioni del ricorso, che viene quindi respinto per una ragione puramente procedurale.
Qual era il termine per presentare il ricorso in questo caso specifico?
Il termine per l’impugnazione era di quindici giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 9 maggio 2025.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, quali altre sanzioni ha subito il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33863 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 1219/2025
NOME COGNOME
CC Ð 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Ravenna il DATA_NASCITA;
avverso lÕordinanza del 9 maggio 2025 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
che il Tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di scomputo dellÕasserito presofferto (in territorio nicaraguense) avanzata dal ricorrente;
che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando tre motivi di censura;
che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 23 giugno 2025, oltre il termine di quindici giorni, individuato ai sensi dellÕart. 585 comma 1, lett. a), decorrente dal 9 maggio 2025 (data di comunicazione del provvedimento emesso in camera di consiglio);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitˆ va dichiarata senza formalitˆ di procedura, ai sensi dellÕart. 610 comma 5cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME