Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a Eboli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze -all’esito di trattazione cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 -ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa in data 2 marzo 2017, nei confronti di NOME COGNOME, dichiarando non doversi procedere in ordine al delitto di furto aggravato contestatole al capo d) , confermando la condanna in relazione al residuo reato ex artt. 110-628 cod. pen. di cui al capo c) .
Ricorre per cassazione la suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando, articolando due motivi di impugnazione, la nullità della notifica all’appellante del decreto di citazione a giudizio e la conseguente lesione del contraddittorio.
3. Il ricorso è tardivo.
La sentenza è stata depositata il 5 settembre 2023, nel rispetto del termine di novanta giorni indicati al momento della decisione in data 8 giugno 2024. Il termine di quarantacinque giorni, a far data dal 6 settembre 2023, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen. è, dunque, scaduto il 21 ottobre 2023.
L’atto di impugnazione è stato presentato solo il 3 novembre 2023.
Non risulta, peraltro, applicabile la disposizione di cui all’art. 585, comma 1 -bis , cod. proc. pen., in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01).
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024