Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44304 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/11/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 24/03/1976
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Messina, in funzione di Tribunale del Riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Messina con cui gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 629, comma 2, e 416bis .1 cod. pen., ha applicato, in sostituzione, gli arresti domiciliari con prescrizioni.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato, deducendo due motivi di impugnazione con cui lamenta l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
1. Il ricorso Ł inammissibile, poichØ tardivo.
L’ordinanza del Tribunale Ł stata depositata il 10 giugno 2024 ed Ł stata comunicata al difensore in data 24 luglio 2024 e all’indagato il successivo 30 luglio.
Il termine di impugnazione di dieci giorni, ai sensi degli artt. 309, commi 1-3, e 311, comma 2, cod. proc. pen., Ł dunque scaduto – tenuto conto della sospensione feriale dei termini – il 9 settembre 2024.
Il ricorso Ł stato depositato telematicamente in Cancelleria, giusta annotazione in calce, solo l’11 settembre 2024.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura.
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere
dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura de plano, poichØ l’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen. (Sez. 1, Ord. n. 17212 del 15/02/2024, Singh, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 16783 del 12/05/2020, COGNOME, Rv. 279228-01). Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME