Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 36773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza n. 1/2024 del 22/01/2024 del RAGIONE_SOCIALE, e notific prevenuto il 24/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 gennaio 2024, alle 09:45, il giudice per le ind preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato i provvedimenti emess data 19 gennaio 2024 dal questore della provincia di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME
NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, nella parte in cui disposto che i soggetti sopraindicati compaiano personalmente innanzi alla questura di RAGIONE_SOCIALE 10 minuti dopo il RAGIONE_SOCIALE d’inizio e 10 minuti dopo l’ini secondo tempo delle manifestazioni sportive nei giorni in cui la RAGIONE_SOCIALEdra di c del RAGIONE_SOCIALE disputerà in casa o fuori casa incontri di RAGIONE_SOCIALE ufficiali, lim durata in anni 5 per il COGNOME ed in anni 7 per l’NOME e il COGNOME.
Il provvedimento così redatto è stato notificato ai sottoposti e, in part NOME NOME, il 24 gennaio 2024, alle 11:05, a mani proprie.
1.1. Con provvedimento del 22 marzo 2024 il medesimo giudice ha disposto correzione errore materiale nel senso che dove era scritto “questura di Tar dovesse intendersi “commissariato di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” e dove era scritto “RAGIONE_SOCIALE” dovesse intendersi “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso l’ordinanza di convalida, con atto del 20 marzo 2024, deposita successivo 21 marzo 2024, ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 6, comm 4, I. 401/89 NOME NOME, per il tramite del proprio difensore di f affidando il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e mani illogicità della motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata, nel conva il provvedimento di D.A.spo dispone, a carico del sottoposto, delle prescri nuove e diverse (anche rispetto al luogo e RAGIONE_SOCIALEdra interessata alla competi sportiva interdetta) rispetto a quelle per le quali il AVV_NOTAIO avanzato istanza di convalida. Richiamata la parte dispositiva del provvedimenti emessi dal AVV_NOTAIO, e di quello emesso nei confronti dell’odierno ricorrent particolare, osserva la difesa che il Giudice per le indagini preliminari ha motivazione manifestamente illogica, convalidato i suddetti provvedimenti ne parte in cui dispongono la presentazione presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE, nei giorni in cui la RAGIONE_SOCIALEdra di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è impegnata in competizioni ufficial ciò, da un lato, non convalidando le prescrizioni per le quali era stato inve potere decisionale, dall’altro imponendo nuovi obblighi a carico del preposto.
2.2. Con il secondo motivo deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illog della motivazione dell’ordinanza nella parte in cui il G.I.P. ritiene di conva provvedimento di D.A.spo in assenza di argomenti specifici atti ad ascriver capo al ricorrente i comportamenti contestati, semplicemente aderendo all logico motivazionale seguito dal AVV_NOTAIO. Ritiene la difesa la motivazione vi nella parte relativa alla ascrivibilità dei comportamenti al ricorrente; osser specie, che non è tal fine sufficiente l’unico elemento costituito dal framm un video in cui si vede il NOME giungere, alle ore 13,13, a bordo di un’ nera, targata TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO presso la stazione Eni di RAGIONE_SOCIALE, per poi ripartir
successive 13,36, e dagli altri frames -delle 13,41, 13,47, 13,48- rispetto ai quali non è dato cogliere la continuità del percorso seguito dall’autovettura, né la certezza che si trattasse della medesima auto, né l’identità degli occupant soggetto o dei soggetti nella cui disponibilità la stessa fosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Prima di ogni altra considerazione deve infatti rilevarsi come l’ordinan convalida del 22 gennaio 2024, adottata alle 09:45, è stata notificata ai sot e, in particolare a COGNOME NOME, il 24 gennaio 2024, alle 11:05, proprie.
Il ricorso è stato proposto con atto del 20 marzo 2024, depositato il success marzo 2024, dunque ben oltre il termine fissato dall’art. 585 cod.proc.p giorni 15.
Nessuna rilevanza può spiegare il successivo provvedimento del giudice per indagini preliminari del 22 marzo 2024, innanzi tutto perché successivo alla s proposizione del ricorso che ne occupa; comunque, perché trattasi di m correzione di errore materiale, dovuto con evidenza ad un refuso, che avr potuto, al più, medio -tempore, incidere sulle modalità esecutive dell’obbligo di presentazione -quanto all’ufficio di P.S. individuato-, ma non certamente condizioni per l’applicazione della misura.
Quanto appena dedotto rende ultroneo l’esame dei motivi dedotti nel ricors
Ne consegue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. sostenere le spese del procedimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricors per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie ca inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differ trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 329 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 – 01). Tenuto conto, infine, della sentenza de Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è rag di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in col determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone perciò che il ric versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della delle ammende.
P.Q.M.
Il Presidente lie e estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 31 maggio 2024