Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato AVV_NOTAIO alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 2 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. pen.), in quanto:
la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 giugno 2023, con motivazione contestuale, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l’intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; ed è stata comunicata lo stesso giorno (cfr. art. 23-bis, comma 3, decreto cit.);
da tale data decorre il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione ( Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 – 01: «in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale resa all’esito del giudizio cartolare di appello celebrato n vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine pe l’impugnazione, pari a quindici giorni, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.);
tale termine non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento came non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499 – 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv 285606 – 01);
esso era già spirato (segnatamente in data 4 luglio 2023) il giorno 14 luglio 2023 allorch il ricorso è stato presentato;
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilit dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/0 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.