Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30821 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE contro COGNOME NOME NOME a ITRI il DATA_NASCITA
avverso -l’ordinanza del 18/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
late le conclusioni del PG che ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa difesa che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e, in suboniine, il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, formulata da NOME COGNOME in relazione alla detenzione in carcere subita dal 7/12/2019 all’11/12/2019 e dal 12/12/2019 al 4/11/2020 agli arresti domiciliari.
1.1. Alla COGNOME erano stati addebitati i reati di cui agli artt. 81, 319, 321 479 cod pen. per avere, quale impiegata del patronato “RAGIONE_SOCIALE” di Fondi, svolto attività di intermediazione tra soggetti che aspiravano ad ottenere pensioni di invalidità e un medico locale che, con asserite false cèrtificazioni stilate senza avere mai effettuato le relative visite, attribuiva patologia psichiatriche inesistenti e/o n obiettivabili.
1.2. Rinviata a giudizio la COGNOME veniva assolta dal Tribunale di Latina per non avere commesso il fatto ritenendo, per un verso, insufficiente la prova che avesse svolto una funzione di intermediazione tra l’utente corruttore e il medico corrotto e, per altro verso, la prova RAGIONE_SOCIALEa esistenza di un preventivo accordo tra la COGNOME stessa e il medico.
La Corte di appello di Roma, adita quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha accolto la relativa richiesta avanzata dalla COGNOME, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dall’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave o del dolo. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rilevato che la COGNOME, sin dall’interrogatorio di garanzia, si gi resa disponibile a fornire i chiarimenti richiesti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini spiegando di essersi limitata ad inviare al AVV_NOTAIO COGNOME due clienti che si erano presentati presso il patronato “RAGIONE_SOCIALE” ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ottenimento RAGIONE_SOCIALE‘invalidità civile e di una reversibilità, nulla sapendo dei 100 euro richiesti medico. Ha spiegato, inoltre, la COGNOME di avere, personalmente – su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato – concordato per suo conto un appuntamento con il medico.
2.1. Ha rilevato la Corte che anche dalle intercettazioni contenute nella richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare è emerso che la COGNOME si sarebbe limitata a contattare telefonicamente il AVV_NOTAIO COGNOME e a indicargli il nome del paziente e la necessità di sottoporsi a visita. Dalla sentenza di assoluzione si evince, ancora, che la COGNOME non ha avuto alcun ruolo in merito alle vicende relative ai signori COGNOME e COGNOME ai quali si è limitata ad indicare il AVV_NOTAIO COGNOME. Nella sentenza di assoluzione si è messa in evidenza la mancanza di qualsivoglia
accertamento volto a verificare l’esistenza di un previo accordo tra la COGNOME e il AVV_NOTAIO COGNOME ad oggetto l’invio di pazienti per il relativo ottenimento,di un certificato medico pur in assenza di visita, né relativamente alla eventuale ripartizione del prezzo RAGIONE_SOCIALEa ipotizzata corruzione tra la COGNOME e il COGNOME o tra la COGNOME e gli utenti inviati al medico. Del pari non risulta, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazio che la COGNOME abbia mai presenziato alle visite medicitIZ,Ha concluso la Corte nel senso che l’unica attività posta in essere dalla COGNOME è consistita nell’aver messo in contatto gli utenti del patronato “RAGIONE_SOCIALE” o l’avere fissato, per loro, visite mediche con il AVV_NOTAIO COGNOME, attività questa che· è stata ritenuta inquadrabile nella prestazione RAGIONE_SOCIALE‘operatrice del patronato.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il RAGIONE_SOCIALE proponendo un unico e articolato motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la illogicità e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione all’assenza dei presupposti di cui all’art. 314 primo comma cod. proc. pen..
3.1 Con il ricorso si deduce che la Corte di merito, pur prendendo le mosse dalla sentenza assolutoria per escludere contributi colposi ha omesso di valutare che: a) l’argomento RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prova circa l’esistenza di un accordo tra la COGNOME e il AVV_NOTAIO COGNOME è inconferente con-l’istituto RAGIONE_SOCIALEa ingiusta detenzione perché la condotta deve essere valutata non sulla rilevanza penale ma sulla apparenza illic et immediate di potenziale rilevanza’ penale; b) il Tribunale poi, argomenta che a fronte di una situazione obiettivamente sospetta nessuno specifico accertamento è stato effettuato durante le indagini: Il fatto stesso di definire-“sospetta” la situazione er di per sé sufficiente a giustificare la cautela; c) quale impiegata RAGIONE_SOCIALE patronato, inoltre la COGNOME non era affatto tenuta a consigliare medici né a relazionarsi con loro così creando canali privilegiati; 4) la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘istante in veste di pseudo-medico che assumeva di conoscere la patologia giusta per un potenziale riconoscimento di invalidità.
Ha fatto pervenire memoria la difesa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME con il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE in quanto manifestamente infondato e, in subordine, il rigetto.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
2.11 provvedimento impugnato reca la data del 18 maggio 2023 ed è stato depositato il 23 maggio 2023. In data 5 giugno 2023 risulta notificato all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e risulta attestata l’esecutività il 21 giugno 2023.
In data 8 marzo 2024 è stata notificata all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE l’ordinanza con la quale la Corte territoriale aveva proceduto alla correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale relativamente ai dati anagrafici RAGIONE_SOCIALEa ricorrente contenuti nel provvedimento emesso dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione. Solo in data 14 marzo 2024 è stato proposto il ricorso oggi in esame, in seguito alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di correzione del provvedimento già esecutivo.
Da quanto detto discende la inammissibilità del ricorso in quanto proposto a distanza di nove mesi dalla notifica del provvedimento impugnato, peraltro, già dichiarato esecutivo.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese alla resistente COGNOME NOME.
Così deciso il 4 giugno 2024
Il consigli -stensore
Il Prsinte