Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NUORO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per te indagini preliminari del Tribunale di Nuoro disponeva, ai se 444 cod. proc pen., l’applicazione della pena nei riguardi di COGNOME NOME, in reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S.
Avverso tate sentenza ha proposto ricorso l’imputato’ a mezzo del difensore, i preliminarmente richiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per di cui all’art. 175 cod. proc. pen. A sostegno della richiesta ha dedotto di tempestiva opposizione al decreto penale di condanna chiedendo l’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. con fa conversione della pena in lavoro utilità come previsto dall’art. 186, comma 9 bis, C.d.S.; che, in seguito alla opposizione, era stata fissata udienza il 28 marzo 2023; che il difensore aveva richiesto il dell’udienza per concomitante impegno professionale assunto precedentemente; era tenuta udienza in data 2 maggio 2023, senza che venisse dato l’avviso al d all’imputato, in violazione dei principi che regolano il contraddittorio tra le
Lai ha anche articolato tre motivi di ricorso. Con il primo si deduce violazi 420 ter., comma 5, cod. proc. pen., in quanto il procedimento era stato tratt presenza dei difensore e dell’imputato. Con fa seconda doglianza si lamenta v dell’art. 444 cod. proc. pen., sussistendo un Vizio inerente alla manifestazion dell’imputato, in quanto fa richiesta era stata accompagnata dalla conversione in lavoro di pubblica utilità e detta richiesta non era stata accolta dal g l’imputato ne aveva già beneficiato. In proposito, la motivazione aveva erro richiamato la disposizione inerente alla richiesta di sospensione condizionale che esulava dai caso di specie; invece, non ricorrendo la possibilità di conve in lavoro di pubblica utilità, il giudice avrebbe dovuto rigettare l patteggiamento e disporre il giudizio immediato. Con la terza doglianza, infine violazione di legge con riferimento all’art. 545 bis cod. proc. pen., in qu dell’assenza del difensore, non era stato possibile avanzare neppure la sostituzione della pena, così come previsto dalla disposizione di nuovo conio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza di restituzione nel termine per la presentaàone del ricorso per c infondata. Con essa viene prospettata l’esistenza di una causa di forza maggior nel comportamento tenuto dall’A.G., produttivo di una incolpevole ignoranza del di quel termine. L’assunto non è condivisibile.
Va invero ribadito il principio, già affermato da questa Corte di legittimi legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il
ministero e le altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono, sicch corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata l dell’avviso di fissazione dell’udienza (cfr. Sez. 4, n. 14675 del 09102/2 Rv. 272532 – 01, nello stesso senso Sez. 3 – n. 29980 del 22/0212019, PMT C/ Cr Rv. 276251 – 01). Corollario di tate principio è che, come affermato nelle pronu non sussiste alcun diritto delle parti al rinvio per legittimo impedimento: di dall’esame dei verbali di udienza che il rinvio dell’udienza del 28 marzo a maggio 2023, nella quale il procedimento è stato trattato, era stato concesso d ” a mero titolo di cortesia”.
Ne consegue che, ricevuto regolarmente l’avviso per la prima trattazione del camerale fissata per il giorno 28 marzo 2023′ non doveva essere notificato alcun avviso alle parti. Non è quindi accoglibile la richiesta di restituzione del ter dal ricorrente.
Discende da quanto esposto che il ricorso avverso la sentenza impugnata depositato fuori termine e, pertanto, è inammissibile.
Alia dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue per legge la condanna del al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa dell ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P. Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024
Il onsig iere estensore
Il Presidepte