Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29206 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente – Sent. n. sez. 2006/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso il decreto del 28/01/2025 del TRIBUNALE MILITARE di Roma
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Militare Dr. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ovvero in subordine il rigetto del medesimo.
Il Tribunale penale militare di Roma con provvedimento in data 28 gennaio 2025, adottato nel corso del procedimento a carico di COGNOME NOME, ha disposto ai sensi degli artt. 507 e 253 cod. proc. pen. il sequestro del telefono cellulare in uso a COGNOME NOME sul quale risultavano presenti delle chat la cui acquisizione Ł stata ritenuta utile per accertare i fatti di causa.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso immediato ex art. 325 coma 2 cod. proc. pen. COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, premettendo che il gravame avverso il decreto di sequestro doveva ritenersi tempestivo poichØ solo in data 10 marzo 2025 l’interessato ha avuto contezza del materiale sequestrato, reso ostensibile dalla perizia disposta nelle more e indi depositata.
La restituzione del cellulare, in ogni caso, non avrebbe fatto venire meno l’interesse all’impugnazione che comunque ha ad oggetto la legittimità del sequestro
2.1 Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 15 Cost e degli artt. 191, 254, 325 cod. proc. pen.
Il disposto sequestro ex art. 507 cod. proc. pen. discende dall’eccezione difensiva circa l’inutilizzabilità patologica delle chat intercorse fra l’imputato e COGNOME Domenico, acquisite senza sequestrare il dispositivo, in violazione del principio di libertà e segretezza della corrispondenza.
In tal modo si sarebbe elusa surrettiziamente la sanzione della inutilizzabilità e ciò in violazione dei costanti pronunciamenti sul punto della giurisprudenza di legittimità che ha escluso che lo strumento di cui all’art. 507 cod. proc. pen. possa essere utile a recuperare un atto ontologicamente non utilizzabile.
In ogni caso, il sequestro tardivo del cellulare, che avrebbe dovuto essere sequestrato nel momento in cui COGNOME veniva sentito durante le indagini, non potrebbe prendere il posto dell’atto omesso poichØ il dispositivo non Ł piø materialmente il medesimo utilizzato per lo scambio di messaggi.
2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge per carenza ovvero insufficienza della motivazione circa la rilevanza del sequestro ai fini dell’accertamento dei fatti.
In concreto, il cellulare sequestrato non Ł il medesimo che venne utilizzato per lo scambio di messaggi e, dunque, non sarebbe chiara la riferibilità del medesimo al reato per cui si procede.
2.3 Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 15 Cost, e 191, 254, 325 cod. proc. pen.
La diversità del cellulare utilizzato originariamente esclude il rapporto di pertinenzialità con il reato e viola le norme in materia di sequestro della corrispondenza.
Le chat oggetto della perizia non risultano nemmeno memorizzate sulla carta SIM associata al numero di cellulare che era rimasto il medesimo.
2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione delle medesime norme sotto il profilo della inosservanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza e del mancato rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità della sfera privata dell’imputato.
Si era infatti proceduto al sequestro di una enorme mole di dati informatici, senza alcun discrimine, in violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità fra i beni oggetto del vincolo e le finalità investigative perseguite; stante la promiscuità del dato digitale vi Ł sempre il rischio di una acquisizione di dati supersensibili.
Nel caso di specie, in violazione dei principi stabiliti in materia di sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, sono stati estratti tutti dati senza alcuna perimetrazione rispetto a quanto rilevante al fine dell’accertamento dei reati.
Il sostituto procuratore generale militare COGNOMENOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ovvero in subordine il rigetto del medesimo.
Il ricorrente depositava in data 29 maggio 2025 memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto tardivo.
Logicamente preliminare ad ogni ulteriore questione Ł la valutazione della tempestività
del ricorso ai sensi dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. il cui termine di proposizione Ł indicato nell’art. 324 comma 1 cod. proc. pen. in dieci giorni dall’ esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro, ovvero dalla diversa data in cui l’imputato ha avuto notizia dell’avvenuto sequestro.
Il sequestro Ł stato disposto con provvedimento inserito nel verbale di udienza del 28 gennaio e l’imputato presente in udienza ne ha avuto immediata notizia; non Ł dato sapere quando sia materialmente stato appreso il bene, verosimilmente fra il 28/1, giorno in cui Ł stato disposto il sequestro dal Tribunale e il 5/2, giorno in cui, come si evince dalla perizia, il materiale già sequestrato Ł stato consegnato al perito e, dunque, certamente prima di dieci giorni a partire dal 18 marzo, data in cui Ł stato proposto il ricorso .
Il ricorrente ritiene che il ricorso sia tempestivo perchØ fa decorrere il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del contenuto della perizia sul cellulare sequestrato.
Sul punto questa Corte ha affermato che, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, il termine di dieci giorni, entro cui l’interessato può proporre richiesta di riesame contro il decreto del pubblico ministero di perquisizione e sequestro, decorre dalla data di apprensione del materiale informatico, comprensivo sia dell’ hardware che dei dati informatici in esso contenuti, non dalla restituzione all’avente diritto del “contenitore informatico”, successiva all’esecuzione dell’integrale copia forense, nØ dalla restituzione dei dati informatici ritenuti inconferenti, a seguito della estrapolazione di quelli rilevanti, adempimenti che determinano semplicemente altrettante sequenziali riduzioni della portata oggettiva dell’originario sequestro.
In motivazione, posto l’apprensione del materiale informatico e la notifica del provvedimento di sequestro coincidevano temporalmente, la Corte ha precisato che la parte può fornire la prova che l’interesse ad impugnare Ł sorto solo all’esito della concreta enucleazione dei dati considerati di rilievo investigativo, con conseguente individuazione del “dies a quo” per proporre riesame nella data in cui le Ł stata fornita ufficiale comunicazione del materiale “ridotto” effettivamente sequestrato). (Sez. 5, n. 13018 del 10/01/2024, Pasi, Rv. 286188 – 01); in motivazione si afferma che in linea generale, dunque, l’esecuzione del sequestro avviene con l’apprensione del materiale informatico (comprensivo sia dell’hardware che dei dati informatici in esso contenuti) e il termine di dieci giorni ex art. 324 cod. proc. pen. per la presentazione dell’istanza di riesame decorre da quel momento.
Ma non può escludersi che un concreto interesse della parte ad impugnare possa insorgere solo all’esito della conoscenza dell’effettivo numero e della tipologia delle informazioni concretamente estratte da quel materiale, non essendo l’interessato in alcun modo in grado di conoscere prima quali documenti verranno estratti e dunque nemmeno in grado di pronosticare i risultati di questa successiva attività.
In ragione di quanto ritenuto nella pronuncia richiamata, la tesi difensiva in via astratta parrebbe avere una sua legittimità, laddove il ricorrente dimostrasse che l’interesse ad impugnare sia sorto solo al momento della restituzione del materiale informatico.
Ma a ben guardare le ragioni dell’impugnazione, ci si avvede che le stesse attengono all’atto del sequestro, al fatto che sia stato posto in essere al fine di sanare la sua iniziale omissione, già sanzionata in un procedimento correlato da questa sezione con la sent. 995 del 2024; circa poi il contenuto della chat per come emersa a seguito della perizia, non sembra che le critiche al sequestro siano dipendenti dal contenuto delle chat; del resto l’oggetto della perizia era già stato delimitato dal quesito e riguardava le chat fra COGNOME e l’imputato e la critica generica alla violazione dei canoni di proporzionalità e pertinenza non Ł funzionale a dimostrare la ragione per cui nel concreto l’interesse ad impugnare sia sorto solo al momento del deposito della perizia.
Conclusivamente di può affermare che se, in linea astratta, il termine per la proposizione del ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. può decorrere da un momento
successivo all’esecuzione del sequestro e dalla notizia che l’interessato abbia avuto circa la sua esecuzione, Ł necessario che sia data dimostrazione della ragione per cui l’intesse concreto ad impugnare sia sorto solo in un secondo momento.
Certamente, nel caso concreto tale dimostrazione Ł mancata, perchØ tutte le critiche che vengono rivolte al disposto sequestro riguardano la scelta dell’utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, il momento in cui Ł stato utilizzato e il suo oggetto; erano tutte doglianze che avrebbero potuto essere fatte valere fin da subito, senza alcuna necessità di attendere il deposito della perizia.
In ragione delle superiori considerazioni emerge con tutta evidenza la tardività della proposizione del ricorso, avvenuta oltre il termine di 10 giorni che, al piø tardi, Ł iniziato a decorrere dal 5 febbraio 2025.
In ragione della sua tardività il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Così deciso il 10 giugno 2025