Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5031 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2024 emessa dalla Corte di appello di Caltanietta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, ia Corte di appello di Caltanis 5 etta riteneva sussistenti le condizioni per l’estradizione di NOME COGNOME COGNOME art. 704 cod. proc. pen. richiesta dalla Repubblica dell’Albania a seguito di mandato di arresto emesso il 25 luglio 2023 dal Tribunale di Gjirokaster per i reati di “creazione di frode fiscale in ambito IVA”, di “contraffazioni di timbri sigilli e moduli” e di “evasione fiscale”, previsti dagli arrt. 144 a), 25, 190, comma 2, e
180, comma 1, del codice penale albanese e puniti con pena detentiva massima di dieci anni di reclusione.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo:
violazione di legge, in relazione agli artt. 127, 585 e 702 e ss cod. proc.pen., per non avere la Corte di appello notificato al difensore la sentenza emessa all’esito della camera di consiglio;
vizio di motivazione- per illogicità e per omissione- in relazione alla valutazione della gravità indiziaria, avendo il COGNOME ottenuto l’autorizzazione dalla competente autorità di Tirana ad emettere le fatture, di guisa che non erano configurabili i reati di contraffazione di moduli e di frode in ambito Iva, ed essendo l’importo delle tasse evase (pari a 2.800 euro) sotto soglia (euro 41.000,00 pari a 5 milioni di LEK).
Infine, l’avvenuta scarcerazione dei coimputati era un ulteriore elemento sintomatico della carenza di gravità indiziaria anche nei confronti del COGNOME.
In data 2 gennaio 2025 il difensore ha presentato motivi aggiunti e ha allegato ulteriore documentazione, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato anche in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Tirana, con cui veniva dichiarata la incompetenza del Tribunale di Gjirokaster e venivano disposte ulteriori indagini a carico del COGNOME e dei coimputati.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex multis, Sez. 6, n. 43764 del 02/07/2008, Rv. 241914; Sez. 6, n 45127 del 22/10/2014, COGNOME, Rv.260720), in materia di estradizione per l’estero, il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello decide in camera di consiglio, a norma dell’art. 704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni.
2.1. Quindi, a tenore dell’art. 585,comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen. il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell’avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione e, in caso di motivazione contestuale, dalla lettura del provvedimento in pubblica udienza.
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2.£ Nel caso in esame, risulta dal verbale del 30 settembre 2024 che la sentenza- con cui la Corte di appello ha disposto la consegna del COGNOME all’Autorità albanese richiedente- è stata pubblicata all’esito della camera di consiglio mediante lettura in udienza.
Si legge, invero, in calce al verbale che : «fatto ritorno nella sala di udienza aperta al pubblico…..il Presidente dà lettura della sentenza con contestuale motivazione».
Il ricorso per cassazione andava, dunque, proposto entro e non oltre i 15 giorni successivi ella pubblicazione della sentenza.
Esso, invece, è stato proposto in data 25 ottobre 2024, ossia oltre il termine di legge sopra indicato, che veniva a scadere il successivo 15 ottobre.
3 Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000)
Alla Cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/01/2025