Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22940 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22940 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte di appello di Milano;
letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio scorso, che ha ritenuto l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE federale di giustizia della Confederazione Svizzera, al fine di dare esecuzione all’ordine di arresto emesso dal Procuratore pubblico del Canton Ticino in data 18 agosto 2022, nel procedimento che lo vede indagato per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita, falso documentale ed altri, commessi fino al 26 gennaio 2022.
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Il ricorso consta di tre motivi.
2.1. Il primo consiste nella(olazione degli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per l’esistenza del pericolo di trattamenti penitenziari inRAGIONE_SOCIALE o degradanti, in ragione della pratica dell’isolamento, del sovraffollamento carcerario, delle dimensioni delle celle, della mancanza d’indipendenza del personale sanitario, della mancanza di tutela dei rapporti con i familiari, particolarmente nel caso di genitori con prole di età minore. Si citano, quali fonti informative in tal senso, il “RAGIONE_SOCIALE“, la organizzazione non governativa “RAGIONE_SOCIALE” ed “RAGIONE_SOCIALE“.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 709, cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della sospensione dell’estradizione, in ragione della pendenza in Italia, nei confronti dell’indagato, di altro procedmento per fatti di reato diversi da quelli oggetto della domanda di estradizione.
2.3. Il terzo lamenta vizi cumulativi di motivazione sulle predette questioni.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché intempestivo.
La sentenza impugnata è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, all’udienza del 30 gennaio 2024.
La motivazione è stata depositata il successivo 14 febbraio, e dunque nel rispetto del termine di quindici giorni dalla pronuncia, previsto in via ordinaria dall’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., per il caso di motivazione non contestuale.
A norma dell’art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quindici giorni e decorreva dal 14 febbraio, data di scadenza di quello stabilito per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 29 febbraio seguente.
Il ricorso in scrutinio, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il successivo 18 marzo.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna n la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.