Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2023 la Corte d’appello di Napoli – in parziale riforma della pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli in data 20 ottobre 2020 aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile, in concorso con l’omonimo NOME COGNOME, NOME a Napoli il DATA_NASCITA, del reato di furto aggravato di energia elettrica, contestato al capo a), nonché del reato di cui al capo b) e lo aveva condanNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa – dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente e del coimputato omonimo in ordine al delitto di cui al capo a) perché improcedibile per difetto di querela e
rideterminava la pena nei confronti del solo ricorrente, condannandolo, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute, a mesi due di arresto in ordine al reato, contestato al capo b), previsto e punito dall’art. 5, lett. b), le 30 aprile 1962, n. 283, per aver detenuto per la vendita in forma ambulante e senza alcuna licenza, kg 105 circa di prodotto ittici in cattivo stato d conservazione, sotto il profilo igienico-sanitario, in Napoli il 13 febbraio 2019.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per il contrasto esistente tra la motivazione, il dispositivo in calce al sentenza e il dispositivo comunicato alle parti, nonché per l’omessa motivazione in ordine alla scelta di condannare l’imputato alla pena detentiva, a fronte di un reato che prevede la pena alternativa dell’arresto o della ammenda.
2.1 Quanto al primo aspetto, lamenta il difensore che il dispositivo comunicato alle parti in esito all’udienza prevedeva la condanna del ricorrente alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui al capo b); che tale pena è riportata nella motivazione della sentenza e che tuttavia nel dispositivo in calce alla motivazione viene indicata la pena di mesi sei di arresto, e non già di mesi due.
2.2 In relazione alla seconda doglianza il difensore lamenta l’omissione di passaggi motivazionali in ordine alla scelta operata dalla Corte di appello di condannare l’imputato, soggetto incensurato, privo di carichi pendenti ed a fronte di un fatto non grave, alla, più grave, pena detentiva e non già a quella pecuniaria, prevista in alternativa per il reato di cui all’art. 5 legge n. 283 del 1962.
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare ed assorbente va rilevato che il ricorso proposto è tardivo e pertanto inammissibile.
Il termine per proporre ricorso per cassazione, in caso di sentenza il cui dispositivo indichi, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., un termine più lungo per il deposito della motivazione, è di quarantacinque giorni, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. c), e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla data indicata in dispositivo.
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello, resa all’esito del giudizio cartolare celebrato nelle forme di cui all’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogata, con trattazione in udienza camerale non partecipata, indicava il termine di settanta
giorni, decorrenti dal 4 luglio 2023, data in cui il dispositivo veniva lett comunicato alle parti e tale termine, tenuto conto che la sentenza è stata regolarmente depositata (il 25 luglio 2023) entro i termini indicati, scadeva il 27 ottobre 2023.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con PEC inviata il 28 ottobre 2023, come risulta dal rapporto di verifica in atti e dalla certificazione del giorn 30 ottobre 2023, nella quale si conferma che il giorno sabato 28 ottobre 2023 alle ore 18:34 veniva inviato e ricevuto il ricorso in esame, che deve pertanto ritenersi proposto tardivamente, essendo il termine già scaduto nel giorno precedente, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., posto che il procedimento è stato trattato nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge del 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogata, con trattazione in udienza camerale non partecipata e che, ai sensi dell’art. 35 d. Igs. n. 150 del 2022, non era ancora in vigore l’art. 598-ter cod. proc. pen., in tema di declaratoria dell’assenza dell’imputato (in questo senso, Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 – 01, che ha espresso). Sotto questo profilo, questo Collegio intende ribadire il principio espresso nella decisione da ultimo indicata che esclude l’applicabilità dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. ai casi, come quello in esame, di sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ma trattati quando non era ancora in vigore l’art. 598-ter cod. proc. pen. (in questo senso, Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01 così massimata «In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso il ricorso è inammissibile.
5.1. Quanto al primo motivo di doglianza, lo stesso è manifestamente infondato valendo la regola generale della prevalenza del dispositivo pronunciato all’esito dell’udienza, posto che l’errore, meramente materiale, è, nel caso di specie, contenuto nel dispositivo riportato nel testo della sentenza depositata, laddove sia il dispositivo pronunciato in udienza e comunicato alle parti risulta corretto (indicandosi in esso la pena di mesi due di arresto), sia la sentenza, nella sua parte motiva, indica la pena correttamente irrogata.
5.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di doglianza, non potendosi muovere alcuna censura ai giudici della Corte di appello di Napoli che, nel valorizzare la contestuale condotta di sottrazione dell’energia elettrica, pur se improcedibile, l’assenza di qualsivoglia contegno processuale apprezzabile, la quantità e qualità degli alimenti in cattivo stato di conservazione, la totale assenza di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività in loco e di documentazione attestante la provenienza degli alimenti, indica le ragioni che lo hanno indotto ad infliggere la pena detentiva, con ciò assolvendo pienamente all’obbligo di motivazione che gli viene richiesto nei casi in cui, nell’esercizio del potere di scelta fra l’applicazi della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, irroghi, come nel caso in esame, la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F, Rv. 272762-01).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.