Ricorso Tardivo: la Cassazione Dichiara Inammissibile un Appello per un Giorno di Ritardo
Nel mondo della giustizia, il tempo è un fattore cruciale. Il rispetto dei termini processuali non è una mera formalità, ma un pilastro fondamentale che garantisce la certezza del diritto e il corretto svolgimento dei procedimenti. Un ricorso tardivo può vanificare le ragioni più fondate, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per diffamazione che ha visto il suo ricorso respinto non per motivi di merito, ma per un ritardo di un solo giorno nel deposito dell’atto. Approfondiamo la vicenda per comprendere la rigidità delle scadenze legali e le loro conseguenze.
I Fatti del Caso
Tutto ha inizio con una sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 marzo 2023, con cui un soggetto viene condannato per il reato di diffamazione, con conseguenze anche sul piano civile. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione e, in particolare, il mancato riconoscimento della scriminante prevista dall’art. 51 del codice penale (esercizio di un diritto), decide di impugnare la sentenza proponendo ricorso per cassazione tramite il proprio difensore.
Il Calcolo dei Termini: una Corsa Contro il Tempo
La questione centrale, tuttavia, si sposta rapidamente dal merito della causa alla procedura. Ecco la cronologia degli eventi che ha determinato l’esito del ricorso:
1. Pronuncia della Sentenza: 22 marzo 2023. Il Giudice si riserva 90 giorni per il deposito delle motivazioni.
2. Deposito delle Motivazioni: 22 giugno 2023. Il termine viene rispettato.
3. Notifica all’Imputato: L’avviso di avvenuto deposito viene notificato all’imputato il 26 giugno 2023. È da questa data che inizia a decorrere il termine per impugnare.
4. Termine per l’Impugnazione: La legge prevede un termine di 45 giorni. Nel calcolo, bisogna tener conto della sospensione feriale dei termini (dal 1 al 31 agosto).
5. Scadenza Finale: Facendo i conti, il termine ultimo per presentare ricorso scadeva domenica 10 settembre 2023. Per legge (art. 172, comma 3, cod. proc. pen.), quando un termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, ovvero lunedì 11 settembre 2023.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Tardivo
Il ricorso per cassazione è stato presentato il 12 settembre 2023. Sebbene il ritardo fosse di un solo giorno, la Corte Suprema ha agito con inflessibilità. L’appello è stato dichiarato inammissibile proprio perché si configurava come un ricorso tardivo.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e inequivocabile. Il calcolo dei termini processuali è una procedura matematica che non ammette deroghe o interpretazioni flessibili. Il dies a quo (giorno da cui parte il termine) era il 26 giugno 2023, data dell’ultima notifica. Il termine di 45 giorni, tenuto conto della sospensione feriale e della proroga per la scadenza domenicale, si era inesorabilmente concluso l’11 settembre 2023. Il deposito avvenuto il 12 settembre era, pertanto, irrimediabilmente tardivo.
La conseguenza dell’inammissibilità non è stata solo la conferma della condanna di primo grado, ma anche la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la tardività fosse attribuibile a colpa del ricorrente, giustificando così l’imposizione della sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito severo sull’importanza cruciale del rispetto dei termini nel processo penale. Un errore di calcolo o una semplice disattenzione, anche di un solo giorno, può precludere l’accesso a un grado di giudizio e rendere definitiva una condanna, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di appello. La decisione sottolinea come i principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo passino anche attraverso il rigore formale, imponendo a difensori e parti processuali la massima diligenza nella gestione delle scadenze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato un giorno dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge, configurandosi quindi come un ricorso tardivo.
Come si calcola il termine per l’impugnazione se il giudice si riserva un termine per depositare le motivazioni?
Il termine per impugnare (in questo caso di 45 giorni) non decorre dalla data della lettura della sentenza, ma dalla data in cui viene notificato alle parti l’avviso di avvenuto deposito delle motivazioni.
Cosa succede se un termine processuale scade di domenica?
Secondo l’articolo 172, comma 3, del codice di procedura penale, se il termine scade in un giorno festivo, come la domenica, viene automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLA CASTELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 marzo 2023 dal Tribunale di Brindisi, che ha condannato, anche agli effetti civili, NOME COGNOME per il reato di diffamazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione di legge quanto al diniego della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunziata il 22 marzo 2023 e il Giudice si assegnato il termine di 90 giorni per il deposito dei motivi, termine non rispettato in quanto la sentenza è stata depositata il 22 giugno 2023. Ne è
seguita la notificazione dell’avviso di deposito alle parti ai sensi dell’art. 5 comma 2, cod. proc. pen., l’ultima delle quali – all’imputato personalmente – è avvenuta il 26 giugno 2023.
Da questa data, dunque, decorreva il termine di quarantacinque giorni per impugnare, termine il cui computo doveva tenere conto della sospensione feriale, sicché esso andava a scadere domenica 10 settembre 2023, con proroga al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell’art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso presentato il 12 settembre 2023 è, quindi, tardivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.