Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41582 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 42523 del 23 ottobre 2024 la Seconda sezione di questa Corte ha respinto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 27 dicembre 2023 della Corte di appello di Napoli.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 625 -bis cod. proc. pen., il difensore di NOME COGNOME, deducendo un unico motivo di annullamento per omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di Cassazione. Tale avviso, infatti, è stato notificato non all’indirizzo PEC indicato nella procura speciale a impugnare (EMAIL) ma ad altro indirizzo PEC, riconducibile ad altro difensore (EMAIL). Tale errore ha impedito al difensore di fiducia di intervenire nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Quanto alla tempestività del l’impugnazione , il difensore ha rilevato che l’art. 625bis , comma 2, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che il termine per la proposizione del ricorso decorre dal momento dell’effettiva conoscenza della sentenza impugnata, in quanto la dedotta nullità ha impedito la conoscenza della data del suo deposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 625 -bis cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che « è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione » ; il successivo comma 2 stabilisce che « la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento » .
Il termine per la proposizione del ricorso straordinario, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è perentorio, essendo finalizzato a evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall’esperibilità della procedura straordinaria in questione ( ex multis: Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264).
Quanto alla sua decorrenza, la lettera della norma, in deroga alle disposizioni generali in materia di termini per la proposizione delle impugnazioni di cui all’art. 585 cod. proc. pen., è univoca nel fare riferimento alla data di deposito del provvedimento, con ciò rendendo irrilevante il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711 -01, in una fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore
dell’udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino Rv. 269901 -01).
Nel caso di specie il ricorso è stato presentato il 24 luglio 2025 mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 20 novembre 2024, per cui esso è tardivo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali.
Non si fa luogo alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in quanto non sono ravvisabili profili di colpa nella tardiva presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME