Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32513 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 27/06/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma letta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 25 ottobre del 2023 questa Prima Sezione Penale ha annullato con rinvio la decisione emessa in data 26 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Napoli – quale giudice della esecuzione – in riferimento alla statuizione di confisca disposta nel procedimento penale tenutosi nei confronti di COGNOME NOME.
La posizione oggetto di annullamento Ł quella dei terzi intestatari di beni confiscati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In sede di rinvio, il giudice della esecuzione ha mantenuto in essere la statuizione di confisca nei confronti di COGNOME NOME. Ne Ł derivato nuovo ricorso per cassazione proposto nell’interesse del solo COGNOME – deciso dalla V Sezione Penale di questa Corte con sentenza di rigetto emessa in data 2 ottobre 2024 (numero 40881 del 2024).
Avverso la sentenza da ultimo citata Ł stato proposto – nelle forme di legge – ricorso straordinario ai sensi dell’art.625 bis cod.proc.pen. nell’interesse di COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
Ed invero il particolare strumento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all’art.625 bis cod.proc.pen. Ł azionabile – per espressa dizione legislativa esclusivamente da parte del condannato.
Tale Ł il soggetto che subisce gli effetti di un giudicato di condanna, come precisato dal noto arresto Sez. Unite Nunziata del 2017. In tale dimensione possono essere oggetto di procedura di ricorso straordinario, secondo la medesima sentenza Nunziata , le sole decisioni emesse dal giudice della esecuzione che abbiano l’effetto di «stabilizzare» il
giudicato sulla responsabilità (quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto).
Quanto alla posizione del terzo intestatario di un bene oggetto di confisca questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare – con orientamento condiviso dal Collegio – la assenza di legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario, non trattandosi del condannato: avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull’istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non Ł ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna (in tali termini Sez. V n. 4611 del 13.12.2023, dep.2024, rv 285940).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME