Ricorso Straordinario per Errore di Fatto: Quando un Vizio è Irrilevante?
La giustizia, pur tendendo alla perfezione, è amministrata da esseri umani e, come tale, non è esente da errori. Tuttavia, non tutte le imprecisioni contenute in una sentenza ne determinano l’annullamento. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16673/2024 offre un’importante lezione sul ricorso straordinario per errore di fatto, delineando con chiarezza il confine tra un errore meramente materiale e un errore ‘decisivo’, l’unico in grado di invalidare una pronuncia. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver visto respinto il proprio ricorso in Cassazione, ha tentato la via eccezionale dell’art. 625-bis c.p.p., lamentando due vizi formali nella sentenza.
I Fatti del Caso
Il percorso giudiziario del ricorrente si era concluso con una condanna confermata in Appello e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione. Non arrendendosi, l’imputato ha presentato un ricorso straordinario, affidandosi a due principali motivi:
1. Omissione formale: La sentenza della Cassazione non riportava, nella sua intestazione, le conclusioni formulate dal difensore durante l’udienza di discussione.
2. Errore materiale: Nella parte motiva della sentenza, la Corte aveva erroneamente fatto riferimento al capo di imputazione ‘E’ come fondamento della condanna, mentre l’addebito per cui era intervenuta la condanna era il capo ‘C’.
Secondo la difesa, questi due errori configuravano una violazione di legge e un errore di fatto tali da giustificare l’annullamento della sentenza.
Il Principio del ‘Ius Receptum’ e l’Errore Decisivo
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ius receptum): l’errore di fatto che può essere rilevato tramite il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. è solo quello decisivo.
Cosa significa ‘decisivo’? Un errore è considerato tale solo quando ha avuto un’incidenza concreta sul processo decisionale del giudice, portandolo a una pronuncia diversa da quella che avrebbe emesso in assenza dell’errore stesso. Non basta, quindi, individuare una svista o un’imprecisione; è necessario dimostrare che quella svista ha sviato il ragionamento del collegio giudicante.
Analisi del ricorso straordinario per errore di fatto
Applicando questo criterio, la Corte ha valutato i due motivi del ricorso come ininfluenti.
L’omessa indicazione delle conclusioni difensive nell’intestazione è stata considerata una mera irregolarità formale. Il ricorrente, infatti, non aveva neppure sostenuto che la Corte avesse omesso di esaminare le questioni giuridiche sollevate in quelle conclusioni. L’errore non ha quindi avuto alcun carattere di decisività, poiché non ha impedito alla Corte di valutare nel merito le doglianze difensive.
Allo stesso modo, l’erronea indicazione della lettera del capo d’imputazione (E anziché C) è stata liquidata come un semplice errore materiale. La Corte ha sottolineato come, al di là del refuso, l’intera motivazione della sentenza impugnata avesse analizzato in modo analitico e corretto proprio i motivi di ricorso relativi al capo C), ovvero quello per cui era effettivamente intervenuta la condanna. L’errore non ha avuto, quindi, alcuna incidenza sulla decisione finale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio di economia processuale e sulla necessità di riservare i rimedi eccezionali, come il ricorso straordinario, a situazioni di reale e sostanziale pregiudizio. Gli errori lamentati, pur sussistenti, non hanno minimamente scalfito la correttezza logico-giuridica della decisione. La sentenza impugnata, letta nel suo complesso, dimostrava di aver correttamente individuato il thema decidendum e di aver risposto puntualmente a tutte le censure mosse dal ricorrente in relazione all’addebito corretto. Pertanto, gli errori erano privi di quella ‘decisività’ richiesta dalla norma per poter procedere all’annullamento.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale in tema di impugnazioni: la forma non deve prevalere sulla sostanza, a meno che l’errore formale non abbia generato un vizio sostanziale nella decisione. Il ricorso straordinario per errore di fatto non è uno strumento per censurare qualsiasi imprecisione, ma un rimedio estremo per sanare quegli errori percettivi che, se non fossero stati commessi, avrebbero condotto a un esito diverso del giudizio. La decisione di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di utilizzare questo strumento con ponderazione, solo in presenza di vizi effettivamente determinanti.
Quando un errore in una sentenza della Cassazione può essere corretto con un ricorso straordinario?
Secondo la sentenza, un errore può essere corretto tramite ricorso straordinario per errore di fatto solo se è ‘decisivo’, ovvero se ha condotto la Corte a una decisione diversa da quella che avrebbe preso se l’errore non si fosse verificato.
L’omessa indicazione delle conclusioni della difesa nell’intestazione di una sentenza è un errore decisivo?
No, secondo questa pronuncia non è un errore decisivo. È considerato un errore materiale ininfluente, a meno che il ricorrente non dimostri che tale omissione ha comportato una mancata valutazione nel merito delle questioni sollevate dalla difesa.
Un errore materiale, come indicare un capo d’imputazione sbagliato, rende nulla la sentenza?
No, non necessariamente. Se dal complesso della motivazione emerge chiaramente che la Corte ha analizzato e deciso correttamente in merito all’imputazione effettiva, l’errata indicazione di una lettera è considerata un semplice refuso, ininfluente sulla validità della decisione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16673 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Giorgio Lucano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione rigettava il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la pronuncia del 13 marzo 2021 con la quale la Corte di appello aveva confermato la sentenza del 22 giugno 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva condannato il prevenuto in relazione al reato contestato nel capo C) della rubrica.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso straordinario il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto, con due distinti punti, la violazione di legge, in relazione all’art. 546, comma 1, lett d), cod. proc. pen., per avere la Cassazione, nella intestazione di quella sentenza, omesso di riportare le conclusioni che erano state formulate dal difensore nel corso della udienza pubblica di discussione; nonché per avere la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, riconosciuto la colpevolezza del COGNOME con riferimento al reato del capo d’imputazione E), anziché di quello C) che gli era stato addebitato.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato da NOME COGNOME sia inammissibile.
Entrambi i motivi dedotti con il ricorso sono manifestamente infondati.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che pu essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503).
Alla luce di tale criterio interpretativo vanno considerati ininfluenti gli erro materiali, presenti nella sentenza impugnata, lamentati con il ricorso straordinario oggi in esame: tenuto conto che la omessa indicazione, nella intestazione della pronuncia, delle conclusioni del difensore del COGNOME non ha avuto alcun carattere di decisività, non essendo stato neppure prospettato che la Corte di cassazione abbia omesso lo scrutinio delle relative questioni poste dalla difesa ovvero che non abbia giudicato sulle stesse; e che l’erronea indicazione della lettera del capo d’imputazione per il quale l’imputato era stato condannato (capo E), anziché capo C), non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, essendo stati dalla Cassazione analiticamente e correttamente considerati i motivi che il ricorrente aveva dedotto con l’atto di impugnazione
proprio con riferimento all’addebito formalizzato nel capo C) (v. pagg. 15-16 sent. innpugn.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2024