Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
I
,
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso straordinario per errore fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa dalla Cor cassazione, Sezione Settima, n. 20306 del 9 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile i ricorso per cassazione per suo conto presentato avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianz di Cagliari del 28 luglio 2022, che aveva revocato la misura della semilibertà concessagli.
L’impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia l’errore percettivo nel qua sarebbe incorsa la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, evidenziando come non sarebbe stata esaminata l’eccezione di nullità dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per violazione del princip contradditorio, ossia per la celebrazione dell’udienza, in esito alla quale era stato ass provvedimento impugNOME, in forma camerale anziché in forma partecipata, come espressamente richiesto dalla difesa del condanNOME.
Con requisitoria in data 29 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona d Sostituto, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità d ricorso.
Con memoria trasmessa tramite EMAIL in data 30 ottobre 2023, il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, c stata rigettata per tardività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pe contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad ogg esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale denominazione l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Co di RAGIONE_SOCIALEzione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 2603 13/07/2020, Rv. 279530; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, Rv. 279413).
Il riportato principio di diritto è in linea con il dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Nunziata (sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269789), secondo cui il ricorso straordinari di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condanNOME anche per la correzio dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione emessa su ricorso avver l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzar
giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’erro provvedimento del magistrato di sorveglianza, invece, non incide sulla condanna avendo come presupposto il giudicato, si risolve in una decisione che attiene a modali della pena.
Al lume di tali indicazioni ermeneutiche è di tutta evidenza come la pro correzione dell’errore di fatto non sia applicabile nel caso al vaglio, posto che la RAGIONE_SOCIALEzione non è intervenuta a stabilizzare il giudicato, bensì a rendere definitiva sull’applicazione di una misura alternativa alla detenzione, ossia sulla revoca della
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e, per l’effetto, il essere condanNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.0 favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 21/11/2023.