Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46257 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 19/01/1976, 4551/2024
avverso la ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7, in data 17/01/2024, n. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 17/01/2024, n. 4551/2024, la Settima Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 6 lu 2023 per il reato di cui all’articolo 186, comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada.
Avverso il provvedimento ricorre l’imputato ai sensi dell’articolo 625cod. proc. pen., lamentando errore materiale in ordine al contenuto dell’ordin dichiarativa dell’inammissibilità.
Deduce il ricorrente che la Corte di cassazione ha riportato che la Cort appello di Roma aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma in data 3 marzo 2023, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi tre arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), c.d.s. Diversamente, la Corte di appello avev confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva assolto NOME COGNOME ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatt
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio premette che il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviam del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposiz di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supp l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e desumersi ictu °cui/. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ulti 1, n. 7189 del 13/02/2024, COGNOME Rv. 285792 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile Rv. 221280 – 01; Sez. un., 27/3/2002 n. 16104, COGNOME, n.m.) che l’errore fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svist un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senz esso. L’errore materia, comprensivo sia degli errori in senso stretto che
omissioni, consiste, invece, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un “lapsus” espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stéssa e la difformità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione.
È stato anche ripetutamente chiarito che, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez., n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 259503 – 01).
3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto deduce errori materiali non decisivi, che non hanno condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell’errore; i vizi dedotti quindi non rientrano fra quelli che possono essere fatti valere con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024.