Ricorso straordinario: la Cassazione chiarisce i limiti di ammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui confini procedurali del ricorso straordinario, uno strumento di impugnazione tanto specifico quanto di rara applicazione. Il caso in esame dimostra come non tutti i provvedimenti della Suprema Corte possano essere oggetto di questo rimedio, specialmente quando si tratta di decisioni in materia cautelare. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I fatti del caso
Un soggetto, destinatario di una misura cautelare disposta dal Tribunale del riesame, aveva precedentemente presentato un ricorso in Cassazione. La prima sezione penale della Corte aveva trattato e deciso su tale ricorso. Successivamente, lo stesso soggetto ha proposto un ricorso straordinario avverso quest’ultima decisione, lamentando un vizio procedurale: a suo dire, l’udienza non era stata preceduta dalle regolari notifiche di rito alle parti.
Il Collegio della settima sezione penale, investito della questione, ha dovuto quindi valutare se questo nuovo ricorso avesse i requisiti per essere esaminato nel merito.
L’inammissibilità del ricorso straordinario in materia cautelare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un duplice ordine di ragioni, entrambe decisive.
La prima motivazione è di natura strettamente procedurale e si fonda su un principio consolidato. Il ricorso straordinario, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, è un rimedio eccezionale. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che tale strumento non è ammesso contro i provvedimenti della Cassazione emessi in materia cautelare. Questo tipo di ricorso è infatti riservato esclusivamente alle situazioni che seguono una pronuncia irrevocabile di condanna. Le decisioni sulle misure cautelari, per loro natura, non sono sentenze di condanna definitive e quindi esulano dall’ambito di applicazione di questo istituto.
La manifesta infondatezza del motivo di ricorso
Anche superando il primo ostacolo (puramente teorico), la Corte ha rilevato una seconda ragione di inammissibilità: la manifesta infondatezza del ricorso. La doglianza del ricorrente, relativa alla mancata notifica dell’udienza, è stata giudicata irrilevante.
Il motivo è semplice: il primo ricorso era stato presentato personalmente dall’interessato, un soggetto non legittimato a stare in giudizio personalmente davanti alla Cassazione senza l’assistenza di un avvocato. In questi casi, la legge (art. 610, comma 5-bis c.p.p.) prevede una procedura semplificata, cosiddetta de plano, che non richiede un’udienza orale e, di conseguenza, nemmeno le relative notifiche alle parti. La prima sezione penale aveva quindi agito correttamente, trattando il ricorso con la procedura apposita per le impugnazioni proposte da soggetti non qualificati.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri giuridici. Il primo è il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: il ricorso straordinario è un rimedio eccezionale con un perimetro di applicazione molto ristretto, limitato alle sentenze di condanna passate in giudicato e non estensibile ai provvedimenti cautelari, che hanno natura provvisoria. La Corte ribadisce che confondere questi ambiti significherebbe alterare la struttura del sistema processuale. Il secondo pilastro riguarda la correttezza della procedura seguita in origine. La scelta di procedere de plano non è stata una svista, ma la corretta applicazione delle norme che sanzionano con l’inammissibilità i ricorsi presentati personalmente da chi non è un avvocato abilitato. Pertanto, la lamentela sulla mancata notifica era priva di qualsiasi fondamento giuridico, poiché nessuna udienza pubblica era prevista.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. In primo luogo, il ricorso straordinario non può essere utilizzato come uno strumento per rimettere in discussione qualsiasi decisione della Cassazione, ma solo quelle rientranti nei casi specificamente previsti dalla legge, escludendo la materia cautelare. In secondo luogo, sottolinea l’importanza delle forme e dei requisiti di legittimazione nel processo penale: presentare un ricorso personalmente, senza essere un difensore abilitato, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, trattata con una procedura semplificata che non prevede contraddittorio orale. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario con un ricorso privo dei presupposti di legge.
È possibile presentare un ricorso straordinario contro un’ordinanza della Cassazione in materia di misure cautelari?
No, non è possibile. La Corte ha stabilito che il ricorso straordinario è un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna e non è ammesso avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione in materia cautelare.
Perché il ricorso è stato considerato anche manifestamente infondato nel merito?
Perché la lamentela sulla mancata notifica dell’udienza era infondata. Il ricorso originario era stato presentato personalmente dal ricorrente, un soggetto non legittimato a farlo. Di conseguenza, la Corte aveva correttamente applicato una procedura semplificata (de plano) che non prevede un’udienza orale e, quindi, non richiede la notifica di alcun avviso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile come in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11804 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11804 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983
avverso l’ordinanza del 18/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 38365/24 -Udienza del 26 febbraio 2025-Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre a norma dell’art.625 bis cod.proc.pen. avverso l’ordinanza emessa de plano dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 18.10.24 su ricorso personale del predetto contro ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro.
Rilevato che il ricorso straordinario oggi sub iudice è caratterizzato da una tecnica redazionale non lineare e non chiara, nell’ambito della quale può tuttavia enuclearsi la seguente censura: l’ordinanza emessa dalla prima sezione penale su ricorso precedentemente presentato da COGNOME sarebbe viziata siccome l’udienza non era stata preceduta dalle notifiche di rito.
Ebbene, il ricorso straordinario oggi al vaglio del Collegio è inammissibile per due ragioni.
La prima è che quello emesso dalla prima sezione penale non è provvedimento impugnabile con ricorso straordinario, giusti gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione in materia cautelare non è ammesso ricorso straordinario, poiché si tratta di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronunci irrevocabile di condanna (Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Rv. 268784 – 01; cfr. anche Rv.279413-01).
La seconda è che il ricorso è manifestamente infondato, perché la notifica che il ricorrente lamenta essere stata omessa non era dovuta in quanto il ricorso allora proposto era stato correttamente trattato dalla prima sezione penale con procedura de plano siccome presentato personalmente (e, quindi, da soggetto non legittimato), in virtù della norma di cui all’art. 610, comma 5-bis in combinato disposto con quella di cui all’art. 591, comma 1, lett a), cod. proc. pen.
Considerato che la non proponibilità del ricorso contro provvedimento della Corte di cassazione in materia de libertate – come osservato, non impugnabile con ricorso straordinario – comporta la necessità di adottare, anche in questo caso, la procedura di cui all’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che richiama anche la lett. b) del primo comma dell’art. 591 cod. proc. pen.
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigli GLYPH estense
Il Presidente