Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47644 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47644 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALMENNO SAN BARTOLOMEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO, che ha chiesto la revoca del provvedimento impugNOME con fissazione di nuova udienza.
RITENUTO IN FATTO
La settima sezione penale di questa Corte di Cassazione con ordinanza del 9/1/2023 ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME avver sentenza della Corte di Appello di Milano che il 9/2/2022 aveva confermato il giudizio di penal responsabilità espresso nei suoi confronti dal giudice di primo grado in ordine ai reati di cui artt. 74 e 73 comma 6 d.p.r. n. 309/90.
Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto il difensore e procuratore speciale del COGNOME, deducendo, con unico ed articolato mo di impugnazione, l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte, dichiaratamente valutando primo motivo di ricorso relativo all’inutilizzabilità dell’elaborato peritale formato procedimento, e poi anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo, senza considerare i moti aggiunti e la memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen. alla requisitoria del P.G., per erroneamente dichiarata come “inesistente”.
Per quanto nella premessa dell’ordinanza impugnata si sia affermato che sarebbero stati esaminati “i motivi aggiunti e la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO–AVV_NOTAIO“, infatti, ad av ricorrente nel provvedimento non sarebbe rinvenibile alcun riferimento alle deduzioni difensiv di cui a tale atto in ordine al contrasto giurisprudenziale relativo all’utilizzabilità in u procedimento degli elaborati peritali formati in altro procedimento penale, nè all’operatività divieto di cui all’art. 238 comma 2-bis cod. proc. pen. anche in relazione a tali elaborati: ass in particolare, il ricorrente che, se il collegio avesse letto effettivamente i motivi a avrebbe al più rimesso la questione alle sezioni unite, ma non avrebbe certo potuto dichiarare manifestamente infondato il ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto fuori dei casi consentiti.
Come questa Corte di legittimità ha avuto ripetutamente modo di evidenziare, infatti, inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell’art. 625-bis proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata (Sez. 6, n 3522 del 09/12/2008, Rv. 242658), in quanto l’errore di fatto, indicato dall’art. 625-bis proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte d cassazione, consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudi legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, ed è stato a ripetutamente rilevato, anche dalle sezioni unite di questa Corte che, qualora la causa dell’err non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decision abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizi come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, così, ripetutamente.evidenziato che in tema di ricorso straordinario è possibile dedurre anche l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione, ma l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. allorc motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esa di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motiv fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la dogli non riprodotta era, contro la regola di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione. (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982; in senso analogo Sez. 4, n. 15137 del 08/03/2006, COGNOME, Rv. 233963; Sez. 1, n. 46044 del 03/11/2004 – dep. 26/11/2004, COGNOME, Rv. 230584).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, sia pure con la sinteticità propria delle ordina pronunciate dalla sezione di cui al primo comma dell’art. 610 cod. proc. pen., ha valutato motivo di ricorso avente ad oggetto l’asserita inutilizzabilità dell’elaborato peritale form altro procedimento, esplicitamente uniformandosi all’indirizzo giurisprudenziale – richiama nell’ordinanza – secondo cui sono legittimamente utilizzabili in giudizio gli elaborati p formati in altro procedimento penale, trattandosi di mezzo di prova sottratto al divieto d all’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., concernente i verbali di dichiarazioni di prove di procedimento penale ai quali non può essere ricondotta la perizia (Sez. 5 , n. 22586 de 02/02/2022, Rv. 283373), in tal modo implicitamente ritenendo non determinante l’assunto difensivo, di cui ai motivi aggiunti, secondo cui l’elaborato peritale in questione proveniva d procedimento conclusosi con sentenza di annullamento per violazione dei diritti di difesa.
Soprattutto, però, deve ritenersi assorbente la considerazione che la Corte di Cassazione, una volta evidenziata l’inammissibilità del ricorso, non era nemmeno tenuta a motivare sui motiv aggiunti, che per loro natura si possono aggiungere solo a motivi ammissibili. L’inammissibili di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astrat colmarne i difetti, infatti, travolge quest’ultimo, non potendo essere tardivamente saNOME il radicale dell’impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 de 24/01/2020 Rv. 278387).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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