Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, COGNOME, che per l’inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato NOME COGNOME, per COGNOME, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza Sez. 7, n. 18797 del 10 febbraio 2022 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano in data 15 aprile 2021 con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di esclusione della recidiva applicata con la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 10 aprile 2014, irrevocabile in data 11 marzo 2015, perché riproduttiva di analoga precedente istanza già esaminata.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, propone ricorso straordinario con il quale denuncia l’errore di fatto costituito: “per un verso nella non perfetta elencazione di tutti i documenti che sono stati riportati nel ricorso e che non sono stati valutati, se non in maniera esemplificativa, nella presente sentenza; per altro verso, nella non valutazione del ricorso che in uno con il precedente che si produce attraverso il quale si evidenziavano le ragioni, decisamente congruenti, riguardo la prospettiva di denegata pericolosità, a fronte della quale, si chiedeva il mancato riconoscimento, in sede di applicazione di pena, della circostanza aggravante della recidiva”.
2.1. Il difensore ha depositato motivi nuovi con i quali illustra ulteriormente i denunciati errori di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile; ciò preclude l’esame dei motivi nuovi.
È opportuno premettere lo sviluppo del procedimento:
NOME COGNOME, condannato irrevocabilmente, si rivolgeva alla Corte d’appello COGNOME di COGNOME Milano, COGNOME quale giudice COGNOME dell’esecuzione, COGNOME per ottenere COGNOME la rideterminazione della pena, a seguito della disapplicazione della recidiva, inflittagli con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 10 aprile 2014, irrevocabile in data 11 marzo 2015;
la Corte d’appello di Milano, con ordinanza in data 15 marzo 2016, rigettava la richiesta poiché, sulla base della valutazione della particolare gravità dei precedenti del condannato, non era possibile formulare un giudizio favorevole
nei suoi confronti, al di là della declaratoria di illegittimità costituzionale de recidiva obbligatoria (sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015). Il giudice dell’esecuzione evidenziava, in particolare, l’inserimento organico del condannato nel gruppo criminale “RAGIONE_SOCIALE“, a sua volta collegato alla consorteria RAGIONE_SOCIALE nella quale gravitava fin dal lontano 2008;
Sez. 1, n. 23330 dell’8/03/2017, rigettava il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso la sopra richiamata decisione del giudice dell’esecuzione;
con successiva istanza al giudice dell’esecuzione, il condannato sottoponeva nuovamente la richiesta di rideterminazione della pena, previa esclusione della recidiva, per la sopra richiamata sentenza di condanna della Corte d’appello di Milano, deducendo l’esistenza di nova;
il giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 15 aprile 2021, dichiarava inammissibile l’istanza perché reiterativa di precedente istanza già esaminata;
Sez. 7, n. 18797 del 10/02/2022 dichiarava inammissibile il ricorso, precisando che l’istanza era stata correttamente giudicata inammissibile in quanto priva di effettivi elementi di novità, non potendosi considerare tali, tra gli altri, la parziale assoluzione con sentenza della Corte d’assise di Reggio Calabria del 3 aprile 2021, la mutata forma mentis del condannato rappresentata dalla disponibilità a collaborare e l’ottenuto beneficio della liberazione anticipata;
il condannato presentava ricorso straordinario avverso la richiamata decisione, denunciando l’errore di fatto derivante dal mancato esame della documentazione, già versata al giudice dell’esecuzione e nuovamente posta all’attenzione della Corte di cassazione, dalla quale emergeva l’assenza di pericolosità sociale, sicché l’istanza di esclusione della recidiva recava elementi di novità in ragione dei quali era precluso il giudizio di inammissibilità;
come si è visto, Sez. 5, n. 15781 del 7/02/2023 dichiarava inammissibile il ricorso straordinario.
Il ricorso straordinario propone censure che riguardano non tanto la esistenza L un errore di fatto, quanto piuttosto l’erroneità della decisione di merito chgiudicato irrilevante la documentazione versata in causa.
3.1. Quanto al primo tema, va rimarcato che la Corte di legittimità ha giudicato inconferente la documentazione versata perché non decisiva e innestata su una censura generica (pag. 5).
Il ricorso straordinario, fermo restando che non deduce specificamente la presunta rilevanza della citata documentazione, si duole, in realtà, del giudizio di non decisività che, all’evidenza, costituisce un apprezzamento sottratto al sindacato ex art. 625-bis cod. proc. pen. poiché addebita al ricorrente la mancata indicazione della specifica rilevanza delle produzioni delle quali lamenta il mancato esame.
3.2. Quanto al secondo aspetto, va premesso che il ricorso richiama elementi che risultano temporalmente successivi e, anche per questo, giudicati recessivi rispetto alla decisione del giudice dell’esecuzione; tale ratio decidendi non è criticata specificamente dalle impugnazioni proposte dal condannato.
Del resto, il ricorso intende investire, sotto lo schermo dell’omesso esame di documentazione, la Corte di legittimità di una valutazione di merito sulla pericolosità del condannato all’epoca della pronuncia della sentenza di condanna che, invece, spetta al giudice dell’esecuzione e che da questi è stata compiuta nei termini richiamati e non contestati dalla difesa.
3.3. Si tratta, quindi, di doglianze, impropriamente ulteriormente reiterate con il primo e il secondo ricorso straordinario, che sono però del tutto estranee al perimetro della impugnazione straordinaria poiché rivolte a riproporre argomentazioni di merito, ammantate di novità, già ampiamente disattese dal giudice dell’esecuzione.
Si è, infatti, reiteratamente evidenziata la non decisività della questione nuovamente oggi riproposta, alla luce delle complessive risultanze processuali, come valutate dai giudici di merito.
Ebbene, il ricorso straordinario si limita sostanzialmente a contestare la correttezza dell’apparato motivazionale della sentenza di legittimità, dichiarandosi sostanzialmente non appagato dalle risposte fornite e riproponendo le censure e le argomentazioni in proposito già sviluppate nel ricorso originario.
In realtà, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha fornito una completa risposta alle deduzioni difensive, esulando dall’ambito di operatività della ridetta impugnazione straordinaria la possibilità di introdurre critiche alla
decisione assunta, contestandone la correttezza, come invece si ostina a fare il condannato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024.