Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19573 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 31469 emessa dalla Corte di cassazione il 24/05/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc pen., avverso la sentenza n. 31469 de! 24/05/2023 con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile !I ricorso presentato nell’interesse dello stesso COGNOME avverso la sentenza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a lui contestato, con conferma RAGIONE_SOCIALE statuiz civili.
Dalla sentenza impugnata emerge che alla Corte di cessazione era stata devoluta una questione relativa alla ritenuta inammissibilità da parte della Corte di appello d motivi nuovi a questa proposti e relativi alla nullità di alcune udienze celebrate n giudizio di primo grado.
La Corte di cassazione aveva confermato la inammissibilità dei motivi nuovi in quanto la questione di nullità dedotta non presentava alcuna connessione con i motivi originari di appello, che inerivano, invece, a questioni relative alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e trattamento sanzionatorio.
In tale contesto, la Corte aggiungeva, quanto al tipo di nullità a cui si fac riferimento con i motivi nuovi, che si trattava comunque di una nullità a regime intermedio, non tempestivamente dedotta perché il sostituto del difensore d’ufficio, all’udienza del 1.6.2017, aveva prestato il consenso alla utilizzazione RAGIONE_SOCIALE prov assunte.
Argomentava ancora la Corte che il ricorso era inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, atteso che l’eventuale nullità assoluta non avrebbe potuto comunque prevalere, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sulla declaratoria di prescrizione.
In tale quadro di riferimento, è stato articolato un unico motivo di ricorso con si deduce violazione di plurime disposizioni di legge.
Sostiene il ricorrente che l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazi sarebbe costituito nel ritenere che quella nullità non fosse stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito, atteso che, invece, quella nullità non avrebbe potu essere dedotta perché al sostituto d’ufficio presente in udienza non fu comunicata !a intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, depositata i cancelleria il 26.7.2016.
I! Giudice, si aggiunge, a cui era nota la intervenuta rinuncia, avrebbe dovuto nominare un nuovo difensore, ex art. 94, comma 1, cod. proc. pen. ed invece ciò non avrebbe fatto per le successive quattro udienze e avrebbe continuato a celebrare il processo e ad assumere prove senza nemmeno informare della intervenuta rinuncia il difensore nominato sostituto d’ufficio che, dunque, non poteva eccepire la nullità.
Solo all’udienza del 1.6.2017 il Tribunale procedette alla nomina di un nuovo difensore di ufficio.
Dunque, il sostituto d’ufficio non avrebbe potuto dedurre la nullità in quanto in tut verbali di udienza il Tribunale aveva erroneamente continuato ad indicare come difensore titolare l’avvocato di fiducia che aveva rinunciato al mandato.
Sotto altro profilo si fa riferimento alla sentenza della Corte di cassazione nella par in cui, descrivendo il motivo di ricorso, avrebbe, da una parte, fatto riferimento a devoluzione di una questione di inutilizzabilità degli atti illegittimamente acquisit udienze che avrebbero dovuto essere dichiarate nulle. (pag. 2 sentenza Corte), ma, dall’altra, non avrebbe affrontato detto profilo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
Come già detto, le questioni relative alle nullità RAGIONE_SOCIALE udienze celebrate senza dare atto della intervenuta rinuncia furono dedotte alla Corte di appello con motivi nuovi; Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, chiarì come quelle questioni non potessero considerarsi ritualmente devolute alla Corte di appello, che li aveva correttamente ritenuti inammissibili, perché i motivi nuovi non erano affatto connessi con quelli oggetto degli originari motivi di appello, che riguardavano questioni di meri relative alla valutazione della prova e al trattamento sanzionatorio.
Dunque, una rituale applicazione da parte della Corte di appello del principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione impugnata già investiti dall’ di impugnazione originario (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01, e Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01).
Dunque, quei motivi relativi alla nullità RAGIONE_SOCIALE udienze- che costituiscono l’ogge principale del ricorso straordinario in esame – erano, secondo la Corte di appello e la stessa Corte di cassazione, sin dall’origine inammissibili e quelle questioni quindi no potevano essere esaminate perché precluse.
Sul punto il ricorso è silente, essendosi il ricorrente limitato a reiterare la ques senza confrontarsi con tale dato costitutivo e con la sentenza della Corte di cassazione.
3. Il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo.
La nozione di errore di fatto è stata delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni
Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti inte al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo dell volontà, viziato dall’inesatta percezione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, che abbia condott a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, COGNOME, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, COGNOME, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, COGNOME, Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, COGNOME, Rv. 233963).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l’art. 625 bis cod. proc pen., errori valutativi o di giudizio;
sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazio norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza RAGIONE_SOCIALE norme
stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia inc giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamen del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti RAGIONE_SOCIALE impugnazioni ordinarie;
l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relat all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizi dall’effettiva portata della norma, atteso che l’errore percettivo può cadere su qualsia dato fattuale;
l’errore di fatto censurabile secondo il dettato dell’art. 625 bis cod. proc. pen. de consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti rela al giudizio di cassazione;
l’errore di fatto deve rivestire “inderogabile carattere decisivo”;
l’errore di fatto può consistere anche nell’omissione dell’esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso “da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”, ovverossia che l’omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo “un rapporto di derivazione causale necessaria”, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
il disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui “nella sentenz della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettament indispensabili per la motivazione”, non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno RAGIONE_SOCIALE censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.
Nel caso di specie, quanto alla questione di nullità, non è configurabile un error percettivo, ma, pur volendo ragionare con il ricorrente, una questione inerente alla valutazione giuridica del tipo di nullità, della sua deducibilità, del suo regime; obiettivamente chiaro perché il sostituto del difensore d’ufficio, che aveva accesso a fascicolo, non avrebbe potuto verificare la situazione che si era creata e quindi dedurre la prospettata nullità.
Né, ancora, a diverse conclusioni si deve pervenire quanto al tema della inutilizzabilità; anche in questo caso non è configurabile un errore di fatto, avendo Corte di cassazione ritenuto di fatto assorbita la questione a seguito della decisione assunta sul tema della nullità: esclusa la nullità RAGIONE_SOCIALE udienze, non residuavano questioni di inutilizzabilità della prova derivanti proprio dalla prospettata nullità.
Né, peraltro, la questione di inutilizzabilità era stata specificamente devoluta, n essendo stato nemmeno chiarito con il ricorso per cassazione quali atti sarebbero stati
inutilizzabili e quale valenza essi avrebbero avuto rispetto all’affermazione responsabilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento dello spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.