Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che si è
riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 39455 del 15 giugno 2023 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal medesimo COGNOME e da altro coimputato avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Ancona, che aveva condannato l’odierno ricorrente alla
pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 416, 110-319-321, 81-110-476-479 cod. pen. e 43-45, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Deduce il ricorrente che la suddetta sentenza di legittimità si fonda su un triplice errore di percezione.
2.1. Fuorviata rappresentazione percettiva in relazione all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche avanzata con l’originario ricorso legittimità.
Il ricorrente aveva a suo tempo dedotto che le intercettazioni erano state attivate nell’ambito di un procedimento, aperto dalla Procura della Repubblica di Rieti t nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 346 cod. pen. Solo durante l’attività captativa era emerso il coinvolgimento di COGNOME anche nell’importazione di ingenti quantitativi di alcool e tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Tali reati, per i quali non è previsto l’arresto i flagranza, risulterebbero fatti nuovi e completamente diversi, nonché commessi in altro territorio, rispetto al millantato credito oggetto di iniziale iscrizio comunque ad esso non connessi ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., cosicché avrebbe dovuto operare il divieto sancito dall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., al contrario di quanto incongruamente affermato dai giudici di merito. Nondimeno, la Corte di cassazione, da un lato, andando di contrario avviso al consolidato orientamento che la qualifica come giudice del fatto processuale, avrebbe rilevato la mancata allegazione da parte della difesa degli atti specificamente affetti dal vizio eccepito e, dall’altro, affermando che i reati emersi nel corso delle investigazioni avessero ad oggetto la medesima vicenda storica di quelli per i quali era stata originariamente disposta l’attività intercettiva, sarebbe incorsa in un manifesto errore percettivo, avente carattere di decisività.
2.2. Violazione dell’art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata percezione del motivo di ricorso afferente l’omessa valutazione della memoria del professor COGNOME.
Il parere penale tributario redatto, allegato a una memoria difensiva e completamente pretermesso dai giudici di primo grado, sarebbe stato solo nominalmente tenuto presente dalla Corte di appello (che ne ha affermato in astratto la doverosità della valutazione, ma non si è confrontata poi con il concreto contenuto). La Corte di cassazione, dal canto suo, avrebbe quindi incongruamente censurato l’omessa indicazione da parte del ricorrente di quale fosse l’argomento decisivo non scrutinato dai giudici di merito. In primo luogo, già l’incipit dell’elaborato, secondo la difesa, avrebbe chiarito la propria finalità di affermare l’insussistenza dei reati di frode fiscale in materia di accise. L’errore percettiv della Sesta Sezione consisterebbe, dunque, nel non aver recepito che la Corte di appello, al di là delle astratte considerazioni, non avrebbe poi proceduto a un
concreto esame dell’atto defensionale, diretto ad evidenziare la natura meramente presuntiva del presupposto fattuale dell’imputazione (ovvero l’effettivo ingresso della merce in Italia, dopo l’uscita dal Paese di origine).
Del tutto ignorato in tutti e tre i gradi del giudizio, inoltre, sarebbe stato computo delle somme evase, elemento di evidente rilevanza per quanto attiene alla determinazione del valore dei beni confiscabili.
2.3. Fuorviata rappresentazione percettiva in ordine al quarto motivo di ricorso, inerente l’immissione delle merci in Italia.
La Corte di cassazione sarebbe incorsa, infine, in un’ulteriore «svista» omettendo di valutare le circostanze oggettive, basate su considerazioni di natura tecnico-scientifica, e icasticamente rappresentate in un grafico riassuntivo, da cui si sarebbe dovuto accertare che, in considerazione dei vari regimi fiscali, l’Italia sarebbe stata la destinazione meno conveniente ove spedire le merci (peraltro, mai sequestrate e comunque mai rinvenute fisicamente).
2.4. Sulla scorta dei suddetti motivi di impugnazione, il ricorrente ha chiesto di disporre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere sussistenti i casi di eccezionale gravità prescritti dall’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di una qualificata probabilità di successo del ricorso e del pregiudizio per il condannato, insuscettibile di restitutio in integrum, in quanto già in espiazione della pena irrogata.
All’odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è inammissibile.
Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì – se del caso – di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, NOME, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277453). Viceversa, dà luogo ad errore di
fatto rilevante l’omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricor (Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925).
Tanto premesso, appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Il ricorso straordinario di NOME COGNOME, a fronte della apparente ampiezza di argomenti e dei richiami alla «fuorviata rappresentazione percettiva», postula in effetti che la Corte di cassazione sia incorsa in vizi – peraltro insussistenti in concreto – di natura evidentemente ed esclusivamente valutativa e si limita, con minuziosa enumerazione delle emergenze istruttorie, a invocare in questa sede, per l’ennesima volta, una rilettura della piattaforma probatoria, in maniera affatto incongrua con il perimetro valutativo del giudice di legittimità e ancora di più con il carattere straordinario de rimedio processuale esperito.
Ciò premesso, quanto al primo motivo, può innanzitutto osservarsi come la genericità del ricorso (sub specie di incompletezza) sia stata ampiamente illustrata nella sentenza impugnata, richiamando i consolidati principi di diritto in tema di rilevabilità della inutilizzabilità di atti processuali in sede di legittimità quanto attiene, da un lato, all’onere della parte che eccepisce il vizio di indicare specificamente gli atti che ne sono affetti (per di più, nel caso di specie, provenienti da separato fascicolo e pertanto necessitanti anche di specifica allegazione) e, dall’altro, alla decisività di tali elementi.
2.1. Sotto il primo aspetto, si rileva la totale inottemperanza della parte interessata al suddetto onere di allegazione e di prova del fatto da cui dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimen originario, distinto da quello per cui si procede.
È certamente incontestabile che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere – al contrario che quando risulti denunciato un vizio della motivazione – all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n.42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270871; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304). Tuttavia, resta imprescindibile, in primo luogo, che il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricors esponga dettagliatamente il fatto processuale fornendo i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432;
Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261). La liceità della consultazione degli atti processuali per il giudice di legittimità, in un simi frangente, non consente infatti un accesso aselettivo al fascicolo, ma postula una disamina necessariamente guidata – a pena della sua aspecificità – dall’atto di impugnazione. Durante la discussione davanti a questo Collegio, peraltro, la difesa ha affermato che gli atti di indagine in questione sarebbero stati allegati all’appello a suo tempo proposto; nondimeno, nel ricorso straordinario – cfr. pp. 3-5 e 8-16 (ove è integralmente ritrascritto l’intero secondo motivo del ricorso originario, che pure tace del tutto sul punto) – sono dedotte unicamente eccezioni in iure fondate sulla inutilizzabilità degli esiti intercettivi e sulla mancata ricerca da parte de Corte, senza alcun accenno concreto alla fisica collocazione dei decreti autorizzativi o alla loro materiale allegazione.
Inoltre, lo si ripete, la Sesta Sezione ha correttamente rilevato come l’imputato avesse eccepito l’inutilizzabilità di atti di altro distinto procedimen (addirittura pendente presso una diversa Autorità giudiziaria), di cui pertanto doveva essere allegata copia al ricorso, in quanto non presente nel fascicolo processuale ritualmente consultabile dal giudicante. In tal caso, non può ritenersi operante quanto disposto dall’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., che ripartisce gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione, demandando al ricorrente l’onere di specificazione degli atti da inserire in copia e alla cancelleria il dovere di estrazione di copia di tali atti inserimento «in separato fascicolo allegato al ricorso». Il presupposto logico della devoluzione alla cancelleria (rectius, e non a caso, alla «cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato») di tale materiale allegazione è, infatti, proprio la fisica presenza degli atti all’interno del fascicolo. In caso contrario, difesa non potrà che farsi parte diligente, essendo pienamente legittimata, in presenza di un concreto interesse processuale, ad «ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti», ai sensi dell’art. 116, comma cod. proc. pen. Peraltro, non solo l’omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione in violazione di quanto prescritto dall’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione, ma, ciò che più qui rileva, grava comunque sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Quanto al secondo profilo di censura, si rileva ancora come il ricorrente, nel sollevare la questione nel giudizio ordinario, non abbia in effetti dedotto preliminarmente la rilevanza probatoria decisiva delle captazioni rispetto ai singoli
reati e alla propria posizione. Questa precisazione sarebbe stata, invece, necessaria, avuto riguardo alla variegata composizione del compendio probatorio utilizzato dai giudici di merito, formato da plurime fonti di prova (pp. 16-17). Si connota, invero, di aspecificità il profilo di censura che, a fronte di un’eterogenea piattaforma indiziaria, non chiarisca l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento istruttorio, alla luce del criterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze; queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all’esito di verifiche di natura schiettamente fattuale giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
2.3. Le considerazioni così censurate nel ricorso straordinario concernono, dunque, con ogni evidenza, aspetti schiettamente processuali, non riconducibili ad un’errata lettura degli atti difensivi; tant’è che neppure in questa sede ci si è spint oltre un tentativo di confutazione mediante argomentazioni prettamente giuridiche. Non risulta pertanto superata la soglia di ammissibilità.
Analogamente, nessun errore percettivo può rinvenirsi nel percorso giustificativo in tema di «medesima vicenda storica». Anche in questo caso, la sentenza impugnata, dopo avere congruamente ricostruito il motivo di impugnazione e la vicenda processuale (pp. 5-7 e 17-19), evidenzia come le intercettazioni, già a partire dal 25 maggio 2015, fossero state disposte per i delitti di cui agli artt. 110, 319, 321, 346, 476 cod. peri. e 291-bis e 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero anche in relazione ai medesimi reati oggetto del presente procedimento, come evincibile dagli atti di polizia giudiziaria e dalla deposizione del teste COGNOME. Si è ritenuto, dunque, non sussistere l’ipotesi di reati «diversi» rispetto a quelli oggetto del provvedimento di autorizzazione, poiché quest’ultimo ne rendeva utilizzabili gli esiti nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale emergessero poi elementi di responsabilità per quel medesimo fatto-reato.
Si è aggiunto poi, per completezza, come non operi l’art. 270 cod. proc. pen., nel caso in cui il fatto sia in seguito diversamente qualificato. L’affermazione è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, la verifica dei presupposti di legittimità va effettuat con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell’autorizzazione (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, COGNOME, Rv. 280981; Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989; Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247943; Sez. 1, n. 19852 del 20/02/2009, Gioffré, Rv. 243780).
Inoltre, già la Corte di appello aveva sottolineato l’esistenza del vincolo della continuazione (anche in relazione al delitto associativo), rilevante ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. Doveva pertanto riconoscersi tra i reati quella connessione sostanziale che fonda la nozione di “stesso procedimento”, restando irrilevante la posizione soggettiva dei suoi autori (laddove, lo spostamento di competenza territoriale implicherebbe, invece, una diversa nozione di connessione, peculiare a tale ambito processuale).
A fronte di questa non minimale trattazione dei profili di censura sul punto, con costanti richiami alle emergenze procedimentali e alla più recente giurisprudenza di legittimità, risulta evidente l’assoluta impossibilità di porre a fondamento del ragionamento giuridico una dispercezione degli atti. Anche tali doglianze non sono dunque consentite.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso straordinario possono essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi, in ultima istanza, al mancato credito riservato alle tesi apologetiche contenute nella memoria difensiva e nell’allegato “parere” del professor COGNOME.
Preliminarmente, può rilevarsi come una consulenza tecnica non possa essere introdotta e ritualmente acquisita come memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., semplicemente allegata a un atto difensivo, fuori dal paradigma normativo di cui all’art. 233 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017, secondo cui la nozione di “memoria” definisce l’atto di parte con contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice. Cfr. anche, quanto al giudizio di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria, Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275769; Sez. 1, n. 43021 del 02/10/2012, COGNOME, Rv. 253802). Nel caso di specie, l’elaborato del professor COGNOME si autoqualificava, sin dall’oggetto per come trascritto nel ricorso straordinario, «Consulenza tecnica in merito alla configurabilità del reato ». Resterebbe, pertanto, incensurabile, in astratto, la decisione del Tribunale di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte.
La Corte di appello, sull’implicito e corretto presupposto che non possa darsi una consulenza tecnica – o una perizia – in materie giuridiche (e dunque su questioni riservate, in base al principio iura novit curia, alla competenza del giudicante, previo contraddittorio con le parti), ha nondimeno valutato l’elaborato alla stregua di parere pro ventate su questioni di diritto, richiamato e fatto proprio dalla memoria dei difensori a cui era allegato (cfr. Sez. 6, n. 3500 del 23/09/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242522, secondo cui, in forza del latissimo ius postulandi offerto dall’art. 121 cod. proc. pen., le parti, al fine di illustrare le proprie rag
possono presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie scritte, per le quali non è richiesto un contenuto formale, di modo che non può ritenersi illegittimo il recepimento, con tali modalità, di un parere professionale, sottoscritto da un avvocato non difensore). A tale approccio ermeneutico si è poi in qualche modo successivamente adeguata la difesa, designando nel ricorso straordinario l’atto in questione come «memoria specialistica».
4.1. In merito in particolare al secondo motivo di ricorso, la Sesta Sezione ha richiamato l’orientamento per cui l’omessa confutazione di uno specifico atto defensionale da parte del giudice non determina alcuna nullità, quando ciò non influisca sulla tenuta logico-giuridica dell’apparato argomentativo. Di conseguenza, la parte che deduce un tale vizio ha l’onere di indicare, cadendo in caso contrario nell’aspecificità del motivo, quale sia l’argomento idoneo a disarticolare gli specifici passaggi inerenti alla ricostruzione del fatto operata i sentenza e che sarebbe stato colpevolmente ignorato (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511. Secondo Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, potendo al limite influire sulla congruità della motivazione del provvedimento impugnato). Appare di manifesta evidenza, dunque, come l’individuazione a tal fine dei temi decisivi non possa essere limitata, come fa invece il ricorso straordinario, alla mera indicazione dei titoli di reato presi in considerazione dalla memoria, dovendosi viceversa evidenziare, nel ricorso ordinario, gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità ben determinati passaggi illustrativi della decisione.
Il secondo motivo di ricorso straordinario è dunque manifestamente infondato.
4.2. Il terzo motivo, sotto l’abito dell’errore di fatto, introdu surrettiziamente una mera sollecitazione ad un’alternativa ricostruzione della vicenda, intrinsecamente estranea al giudizio di legittimità.
La Corte territoriale, con motivazione giudicata congrua dalla Corte di cassazione, aveva innanzitutto ritenuto accertato l’effettivo ingresso della merce in Italia e la sua immissione al consumo, sulla base di una piattaforma indiziaria connotata in termini di certezza, precisione e concordanza (le dichiarazioni spontanee del ricorrente, dal contenuto confessano; la documentazione della dogana di esportazione, attestante il viaggio verso la dogana di uscita; la mancata partenza dal porto di Ancona; la sicura esistenza di un deposito fiscale a Spoleto, gestito da altri appartenenti al medesimo sodalizio criminoso; le acclarate analoghe modalità operative del sodalizio in tema di fittizie esportazioni). Tali conclusioni non risultano incise dalla mancata fisica apprensione dei beni. La sentenza impugnata conclude, quindi, per l’impossibilità di proporre, nel giudizio
di cassazione, motivi diretti a invocare una nuova ponderazione del materiale probatorio nel senso auspicato dal ricorrente e per l’ineccepibilità della valutazione delle prove operata dai giudici di merito, anche sulla base di argomenti di ordine razionale, a fronte di un approccio atomistico e parcellizzato da parte del ricorrente.
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non è ammissibile quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, poiché in tal caso si prospetta non un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).
Di ancora minore consistenza, pertanto, risulta l’ulteriore rilievo, espresso ab origine in termini di semplice verosimiglianza, relativo alla ipotetica minore convenienza di praticare simili operazioni fraudolente in Italia, piuttosto che in altri Stati dell’Unione europea (peraltro sorvolando sul fatto, tutt’altro che irrilevante, che il ricorrente e buona parte degli allora coimputati sono italiani e in Itali operavano).
4.3. Infine, nel ricorso originario presentato da COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, solo il quattordicesimo motivo aveva per oggetto la disposta confisca, sotto l’unico profilo dell’insussistenza del reato transnazionale e della corruzione. Non vi era dunque luogo, in assenza di specifica devoluzione, per valutare, se del caso anche alla luce degli elementi contenuti nella memoria difensiva, l’importo complessivo per cui era stata disposta la misura di sicurezza patrimoniale.
Il ricorso straordinario deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità anche l’istanza d sospensione avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024