Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42588 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOME nato a Livorno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di COGNOME NOME viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 23953 del 14/02/2024 con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la “richiesta di restituzione nel termine” – qualificata come ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. – presentata dall’odierno ricorrente in relazione alla ordinanza assunta de plano da Sez. 5, n. 47551 del 27/09/2023.
Quest’ultima ordinanza, con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 22/11/2022.
Deduce il ricorrente che, nel decretare l’inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine, la Corte di cassazione non avrebbe compreso il reale contenuto delle censure mosse, le quali, a differenza di quanto ritenuto dalla prima sezione, non riguardavano il merito della decisione della quinta sezione (tempestività o meno del ricorso) ma la denunzia di vizi procedurali nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e in particolare il fatto che:
il ricorso era stato deciso dalla quinta sezione senza convocazione di udienza e senza avviso alle parti della data di trattazione;
l’ordinanza non era stata notificata, in violazione dell’art. 591 comma 3 cod. proc. pen.,
si era quindi prodotta una nullità assoluta alla quale l’imputato, su suggerimento della Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, aveva chiesto di porre rimedio presentando istanza ex art. 175 cod. proc. pen. al fine di ottenere la fissazione di un’udienza per la discussione del processo istaurato mediante ricorso avverso la decisione della Corte di appello di Firenze;
nel provvedimento di cumulo della Procura generale della Corte di appello di Firenze era indicata al punto 2 una sentenza della Corte di cassazione (n. 29424 del 2023) che non riguardava COGNOME.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore che non si è presentato all’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686), è ripetutamente intervenuta a chiarire che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato
dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Per quanto qui interessa è pacifico che non rientra tra i casi di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. l’omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, quando la pretermissione non sia l’effetto di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura ovvero quando l’omesso esplicito esame non lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso; peraltro l’omissione così connotata rileverebbe ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. soltanto quando ne sarebbe derivata una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (cfr. da ultimo Sez. 1 n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01).
Nella specie la sentenza Sez. 1 n. 23953 del 14/02/2024 non contiene alcun errore percettivo, dato che, proprio in esordio al punto 2 del “considerato in diritto”, spiega come non sia ravvisabile alcuna nullità della ordinanza Sez. 5, n. 47551 del 27/09/2023: si tratta di provvedimento assunto con il rito de plano previsto dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. a mente del quale «Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso».
3.1. La sentenza qui impugnata chiarisce, poi:
che per procedimento “senza formalità” si intende che la decisione viene adottata in camera di consiglio senza avvisi alle parti;
che tale rito è stato correttamente adottato dalla quinta sezione in presenza di un ricorso tardivo, espressamente previsto nel novero delle cause di inammissibilità suscettibili di decisione de plano.
3.2. Circa l’omessa notifica del provvedimento, va rammentato che tale questione, posta o meno alla prima sezione, è irrilevante perché non è prevista la notifica dei provvedimenti della Corte di cassazione, agevolmente consultabili dai difensori mediante accesso alla piattaforma informatica.
3.3. La questione circa l’errore asseritamente commesso dalla Procura generale della Corte di appello di Firenze nella indicazione, al punto 2 del provvedimento di cumulo, degli estremi della sentenza della Corte di cassazione non è certo materia di ricorso straordinario né di restituzione nel termine e, sia stato o meno posta alla prima sezione, era e rimane del tutto irrilevante.
Va aggiunto, per completezza, che il ricorrente ha instaurato un altro procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per contestare il “merito” della
declaratoria di inammissibilità per tardività di cui alla ordinanza Sez. 5, n. 47551 del 27/09/2023.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza Sez. 1 n. 13042 del 01/03/2024.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024