Ricorso straordinario: i limiti tra errore di fatto e violazione di legge
Il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta uno strumento eccezionale nel nostro ordinamento processuale penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini rigorosi di questo rimedio, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su un presunto errore nel calcolo della prescrizione. La decisione sottolinea come la valutazione della prescrizione non sia un semplice calcolo matematico, ma implichi complesse questioni di diritto che esulano dall’ambito dell’errore di fatto.
I fatti del caso
Un soggetto proponeva un ricorso straordinario avverso una sentenza della stessa Corte di Cassazione, lamentando un errore di fatto. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che la Corte avesse erroneamente rigettato la sua richiesta di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. L’errore, a suo dire, consisteva nell’aver incluso nel calcolo della sospensione dei termini un periodo (dal 31 maggio 2020 all’1 marzo 2021) che, secondo la sua tesi, non era coperto dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il rimedio previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale è esperibile esclusivamente per denunciare un errore di fatto, ovvero una svista percettiva su un dato processuale emergente dagli atti, e non per contestare una violazione o un’errata interpretazione della legge.
Le motivazioni: i confini del ricorso straordinario
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati. In primo luogo, viene ribadito che il ricorso straordinario non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di legittimità. Il suo scopo è correggere errori materiali o percettivi, non rimettere in discussione le valutazioni giuridiche della Corte.
Specificità del ricorso e onere della prova
La Corte ha evidenziato come il ricorso fosse carente del requisito della specificità. Chi lamenta l’omesso rilievo della prescrizione deve fornire una “compiuta rappresentazione della sequela procedimentale” e dimostrare, sulla base di essa, l’effettiva maturazione del termine. Un’affermazione generica non è sufficiente.
Distinzione tra errore di fatto e questione di diritto
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura stessa del calcolo della prescrizione. L’accertamento non è un “mero computo aritmetico”, ma “implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto”. Stabilire quali periodi vadano computati ai fini della sospensione, come nel caso della normativa Covid-19, è un’operazione interpretativa di carattere giuridico. Di conseguenza, un’eventuale erronea valutazione su questo punto configurerebbe una violazione di legge, non un errore di fatto, e come tale non può essere fatta valere tramite un ricorso straordinario.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma il rigore con cui la giurisprudenza interpreta i presupposti di ammissibilità del ricorso straordinario. La decisione serve da monito: questo strumento non può essere utilizzato per contestare le interpretazioni giuridiche della Corte di Cassazione. Per poter sperare in un esito favorevole, è necessario che il ricorrente individui un errore di percezione evidente e indiscutibile, che non richieda alcuna analisi giuridica complessa. In caso contrario, come avvenuto nella vicenda in esame, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quali motivi è ammesso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.?
L’ordinanza chiarisce che tale ricorso è ammesso esclusivamente per un errore di fatto, ovvero una svista nella percezione di un dato processuale, e non per denunciare una violazione di legge o una errata interpretazione di norme giuridiche.
Perché il calcolo della prescrizione non è stato considerato un errore di fatto?
La Corte ha specificato che l’accertamento della prescrizione non è un semplice calcolo aritmetico, ma implica la risoluzione di complesse questioni di fatto e di diritto, come l’interpretazione delle norme sulla sospensione. Un’errata valutazione in tal senso costituisce una questione di diritto, non un errore di fatto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso straordinario dichiarato inammissibile?
In linea con l’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SINALUNGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avvi esergre parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c. contro la sentenza n. 543/2024 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, emessa in data 28 febbraio 2024.
Con il ricorso si denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione rigettare la richiesta di prescrizione del reato per avere computato il periodo intercorrent la data del 31 maggio 2020 e 11 marzo 2021 nel calcolo della sospensione del termine di prescrizione, sebbene non compreso nella sospensione per la pandemia dal Covid-19.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errore di fatto e per violazione di legge, inoltre il ricorrente non evidenzia neppure la decisività di tale err computo del termine di prescrizione.
Si deve ricordare che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei mot il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen deduce l’omesso rilievo da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, qu il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legg L’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativ termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione (cfr. 2, n. 35791 del 29/05/2019 Rv. 277495).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Co r SI e, ie e estensore
Il Presiden