Ricorso Straordinario Inammissibile: Limiti e Funzione
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento eccezionale a disposizione delle parti. Tuttavia, la sua applicazione è strettamente circoscritta. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. Num. 38559 Anno 2025) ci offre l’occasione per analizzare i confini di questo istituto, chiarendo quando un tentativo di utilizzarlo si scontra con una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per un reato specifico. L’imputato, dopo aver percorso i vari gradi di giudizio, si è visto respingere un primo ricorso in Cassazione. Successivamente, ha proposto un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., che è stato dichiarato inammissibile da una sezione della stessa Corte. Non dandosi per vinto, ha presentato un ulteriore ricorso straordinario contro quest’ultima decisione di inammissibilità.
Le doglianze del ricorrente e il ricorso straordinario
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali, entrambi qualificati come ‘errore materiale’:
1. Errata valutazione di inammissibilità: Sosteneva che la Corte avesse errato nel dichiarare inammissibile il suo precedente ricorso, in quanto le sue argomentazioni avrebbero dovuto portare alla revoca della decisione impugnata, non a una dichiarazione di manifesta infondatezza.
2. Omessa declaratoria di prescrizione: Lamentava la mancata rilevazione dell’estinzione del reato per prescrizione, un termine che, a suo dire, era già maturato prima della celebrazione dell’udienza in Cassazione. Secondo la sua tesi, anche se i motivi di ricorso fossero stati infondati, ciò non avrebbe dovuto impedire alla Corte di dichiarare la prescrizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sulla natura e i limiti del ricorso straordinario. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in alcun modo nella nozione di ‘errore materiale o percettivo’, unico fondamento per l’ammissibilità di tale rimedio.
La Corte ha spiegato che l’errore materiale è un errore palese, immediatamente riconoscibile (come un errore di calcolo, un nome sbagliato, una svista nella trascrizione), che non intacca il processo logico-giuridico che ha portato alla decisione. Al contrario, le critiche mosse dal ricorrente implicavano una ‘rivalutazione del giudizio’ sia sull’ammissibilità che sulla fondatezza del precedente ricorso. In sostanza, il ricorrente non stava segnalando una svista, ma stava contestando la valutazione giuridica della Corte, cercando di ottenere un nuovo esame del merito della questione. Questo, secondo la Cassazione, esula completamente dall’ambito di applicazione dell’art. 625-bis c.p.p., che non è uno strumento per ottenere un ulteriore grado di giudizio.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso straordinario non è una terza istanza di Cassazione. È un rimedio ‘chiuso’, destinato a correggere esclusivamente errori evidenti e oggettivi che non richiedono alcuna analisi di merito. Qualsiasi tentativo di utilizzarlo per contestare l’interpretazione delle norme o la valutazione dei motivi di ricorso è destinato all’inammissibilità. Questa decisione serve da monito: l’abuso di strumenti processuali, utilizzati al di fuori dei loro specifici confini, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è ammesso un ricorso straordinario per errore materiale?
È ammesso soltanto per correggere un ‘errore materiale o percettivo’, cioè un errore palese che non coinvolge la valutazione giuridica o di merito della decisione, come un errore di calcolo o una svista nella trascrizione.
È possibile utilizzare il ricorso straordinario per contestare la valutazione della Corte sulla fondatezza di un precedente ricorso?
No. La sentenza chiarisce che tale tentativo costituisce una ‘rivalutazione del giudizio’ e non un errore materiale. Di conseguenza, un ricorso presentato per questi motivi è inammissibile.
Cosa accade se un ricorso straordinario viene dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38559 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Novoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il condannato NOME COGNOME, a mezzo dei difensori e procuratori speciali, ricorre ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di revisione emessa in data 28/05/2025 dalla Seconda sezione penale di questa Corte di cassazione con la quale – nella parte di interesse – è stato dichiarato inammissibile il ricorso del condannato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 42502/2024 emessa in data 8 ottobre 2024 nei suoi confronti dalla Sesta sezione penale, in relazione al reato di cui al capo C) della originaria imputazione.
L’atto di ricorso consta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce errore materiale in relazione alla rilevata causa di inammissibilità dell’originario quarto motivo dì ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 13 novembre 2023, posto che la sovrapponibilità delle censure difensive con l’ordito motivazionale sul quale si fonda la sentenza n. 42502/2024 non può concorrere a delineare i presupposti della manifesta infondatezza della censura, dovendo sfociare – invece – nella revoca della precedente decisione di legittimità per insussistenza della ipotesi contestata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce errore materiale per omessa rilevazione della estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 87 d.P.R. n. 570/1960 d cui al capo C) e violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. considerata l’affermazione da parte della sentenza impugnata dell’avvenuto decorso dei termini di prescrizione anteriormente alla celebrazione della udienza in cassazione per tutte le ipotesi di reato in contestazione – in quanto l’esame degli atti a sostegno del predetto quarto motivo di ricorso poteva, al più, essere considerato semplicemente infondato, così consentendo la declaratorìa di intervenuta prescrizione del reato.
In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite.
Invero, sia il primo che il secondo motivo involgono palesemente una rivalutazione del giudizio in ordine alla ammissibilità e fondatezza del motivo proposto in sede di legittimità – anche solo sotto il profilo di diritto – che e
dall’ errore materiale o percettivo per il quale soltanto è ammesso il ricorso straordinario azionato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che sistima equo detreminare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 05/11/2025.