Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 25664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Catanzaro avverso la sentenza del 5/07/2023 della Corte di cassazione
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1548/21 del 26 aprile 2022 che, in riforma della sentenza emessa il 10 marzo 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, all’esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOME nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1.733,00 di multa in relazione ai reati di usura ed estorsione.
COGNOME, a mezzo dei procuratori speciali AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, propone ricorso straordinario a mente dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., e chiede la correzione dell’errore materiale e di fatto contenuto nella sentenza n. 35874/23 emessa il 5 luglio 2023 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare lo specifico motivo di ricorso avente ad oggetto la ritenuta sussistenza del concorso della ricorrente nel reato attribuito al coniuge, COGNOME NOME.
La Seconda Sezione ha affrontato la posizione della ricorrente a pagina 17 della sentenza, limitandosi a ritenere che i motivi riprendevano quelli già affrontati per la posizione del coniuge, ragione per la quale non vi era necessità di procedere ad uno specifico esame. Tale passaggio motivazionale rende evidente l’errore di fatto denunciato, derivato dalla errata percezione del devolutum, dovuto a un evidente equivoco nel quale è incorsa questa Suprema Corte.
Invero, diversamente dalla posizione del COGNOME, per la COGNOME era stato dedotto il tema del concorso di persone nel reato, che, non riguardando il COGNOME, è stato, di fatto, pretermesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per motivi non consentiti.
Deve evidenziarsi che l’errore di fatto può consistere anche nell’omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura.
Nel caso in esame, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha esaminato, invece, la censura della difesa relativa alla responsabilità a titolo di concorso della COGNOME, dopo avere premesso che i motivi di ricorso dei coniugi erano sostanzialmente identici. La Corte di cassazione ha, poi, precisato quale sia stata la condotta della COGNOME e le ragioni per le quali la stessa doveva essere ricondotta alle fattispecie contestate (p. 15 della sentenza).
Occorre, pertanto, rilevare che la ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa
Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata. Gli argomenti, già ogget specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sent impugnata, sono stati motivatamente disattesi in sentenza, essendo sta ritenuta corretta ed esauriente la ricostruzione effettuata dai giudici di meri
4.Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso ha per oggetto valutazione delle risultanze processuali, anziché l’indicazione di errori in sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e d una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 marzo 2024 Il Consiglie e e ensore COGNOME Il Presiden