Ricorso Straordinario in Cassazione: I Limiti dell’Errore di Fatto
L’ordinamento giuridico prevede strumenti eccezionali per correggere eventuali errori anche ai massimi livelli della giustizia. Tra questi, il ricorso straordinario per errore di fatto contro le decisioni della Corte di Cassazione rappresenta un rimedio di portata limitata, come chiarito da una recente ordinanza (n. 12959/2024). Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere la differenza tra un errore percettivo, che può giustificare tale ricorso, e un errore di valutazione, che invece non lo consente.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Cassazione
La vicenda nasce da un imputato che, dopo una condanna confermata in appello, si era rivolto alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, con una precedente sentenza, aveva parzialmente accolto il suo ricorso, annullando la decisione di secondo grado limitatamente ad alcune aggravanti, ma aveva rigettato nel resto l’appello, confermando la sua responsabilità penale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale, sostenendo che la Cassazione avesse commesso un errore nell’interpretare le prove a suo carico. Secondo la difesa, il coinvolgimento dell’assistito era stato minimo e marginale, un fatto che, a suo dire, sarebbe emerso chiaramente dalle intercettazioni e dalle testimonianze, ma che la Corte non avrebbe correttamente percepito.
La Difesa e il Tentativo di Riaprire il Giudizio con il ricorso straordinario
La linea difensiva si è concentrata sul tentativo di dimostrare che la Suprema Corte fosse incorsa in un errore. Nello specifico, la difesa ha argomentato che la sentenza impugnata aveva interpretato erroneamente le risultanze probatorie, travisando la reale portata del contributo dell’imputato all’attività illecita. L’obiettivo era chiaro: ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, contestando il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di legittimità.
Insieme al ricorso, la difesa ha anche richiesto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, sottolineando la presunta gravità eccezionale del caso. Tuttavia, questa richiesta è stata presentata in modo generico e apodittico, senza fornire elementi specifici a suo sostegno.
La Decisione della Corte: Differenza tra Errore di Fatto ed Errore di Giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante lezione sui limiti di questo strumento processuale.
L’ambito ristretto del ricorso straordinario
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: il ricorso straordinario può essere utilizzato solo per emendare un “errore percettivo”. Si tratta di una svista materiale, un equivoco che porta la Corte a percepire il contenuto di un atto processuale in modo difforme dalla realtà (ad esempio, leggere una data sbagliata o attribuire un’affermazione a un testimone che non l’ha mai fatta).
Al contrario, gli “errori di valutazione e di giudizio”, ovvero quelli che riguardano l’interpretazione del significato delle prove o l’applicazione delle norme, sono del tutto estranei a questo rimedio. Nel caso di specie, la difesa non ha indicato alcuna svista materiale, ma ha semplicemente criticato il modo in cui la Corte aveva valutato le prove, proponendo una propria lettura alternativa. Questo, secondo la Corte, equivale a chiedere un inammissibile terzo grado di giudizio di merito.
La reiezione della richiesta di sospensione
Di conseguenza, anche la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza è stata respinta. La Corte ha osservato che, essendo il ricorso palesemente infondato, non sussistevano i presupposti per accogliere la richiesta, la quale era peraltro motivata in modo generico e senza argomentazioni concrete sulla presunta “eccezionale gravità” del caso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra la funzione del ricorso straordinario e quella di un normale mezzo di impugnazione. L’art. 625-bis c.p.p. non è una porta per riaprire il dibattito sul merito della responsabilità penale. Il suo scopo è esclusivamente quello di correggere “patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante”. Qualsiasi tentativo di utilizzare questo strumento per contestare l’attività valutativa della Corte è destinato a fallire, poiché si scontra con i limiti invalicabili posti dal legislatore.
La Corte ha quindi affermato che l’impugnazione presentata non prospettava alcun errore percettivo, ma si limitava a censurare la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, deducendo in maniera irrituale un errore di giudizio. In sostanza, si è tentato di ottenere una nuova valutazione del percorso logico-argomentativo della Corte, attività che esula completamente dall’ambito del ricorso straordinario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura eccezionale e rigorosa del ricorso ex art. 625-bis c.p.p. La decisione è un monito importante: per accedere a questo rimedio non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione della Cassazione, ma è necessario individuare uno specifico e dimostrabile errore di percezione su un atto del processo. In assenza di tale presupposto, il ricorso verrà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando è possibile presentare un ricorso straordinario contro una decisione della Corte di Cassazione?
Secondo l’ordinanza, il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per correggere un “errore di fatto”, cioè una svista o un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, dove il contenuto di un atto viene percepito in modo diverso da quello effettivo.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non prospettava un errore percettivo, ma criticava la valutazione e l’interpretazione delle prove fatte dalla Corte nella precedente sentenza. Questo costituisce un “errore di giudizio”, che non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso straordinario.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, come stabilito nel provvedimento in base all’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 5 maggio 2023 n.31553-23, con la quale questa Corte Suprema – per quel che qui interessa – ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di assise di appello di Catania in data 11 maggio 2022, limitatamente alle aggravanti dell’uso di documenti contraffatti e dell’impiego di servizi internazionali di trasporto, aggravanti, che ha escluso (per l’effetto rinviando ad altra Sezione della stessa Corte distrettuale per la rideternninazione della pena) e ha rigettato il ricorso del NOME nel resto (segnatamente, in relazione alla sua responsabilità penale);
La difesa ha chiesto la sospensione degli effetti ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. della riferita sentenza di questa Corte, osservando che:
-la sentenza di questa Corte oggetto di ricorso straordinario ha errato nella interpretazione delle risultanze probatorie avuto riguardo ai servizi di osservazione e pedinamento culminati nel sequestro degli immobili che non coinvolgono il ricorrente COGNOME, essendosi quest’ultimo limitato per un breve periodo a trasportare con la propria auto soggetti di nazionalità somala nella città di Catania ricevendo in cambio modiche somme di danaro per il costo della benzina, come risulta da alcune delle conversazioni intercettate (01/02/2016). Questa ricostruzione è stata confermata dalle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria e dal rigetto della richiesta di custodia cautelare in fase di indagini;
ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, i contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inemendabili errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
Letta la memoria difensiva del 23 febbraio 2024, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con la quale la ricorrente insiste nella trasmissione del ricorso alla Sezione Quinta.
Rilevato che il ricorso:
ha rappresentato che, dal compendio probatorio, non emergerebbe traccia di un’attività del ricorrente per il raggiungimento degli scopi dell’associazione di cui è stato ritenuto membro ed anzi consterebbe il difetto di elementi per affermarne la responsabilità;
ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie (segnatamente delle intercettazioni) e ha compendiato il contenuto delle deposizioni di due testi di
polizia giudiziaria, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie e si fonderebbero su illazioni;
Ritenuto che, con evidenza, l’impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio;
Ritenuto che secondo questa Corte il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (di recente Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466).
Ritenuto che ciò consente di superare anche la richiesta di sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., bastando osservare come a sostegno di essa la difesa si sia limitata a fare rimando alle allegazioni esposte e ad assumere apoditticamente l’eccezionale gravità del caso (soggiungendo come apparisse «giusto, necessario o quanto meno opportuno disporre la sospensione»), il che ne palesa la patente infondatezza e genericità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/ 2024