Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
2 6 MAR, 2024
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 220/2023 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 15/02/2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse del predetto avverso l’ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Latina.
2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce che la Corte di cassazione era incorsa in un duplice errore di fatto.
Il primo errore di fatto si era estrinsecato nell’aver percepito il contenuto del ricorso in maniera difforme da quello effettivo: la Corte di legittimità non si era avveduta che il ricorrente, diversamente da quanto rilevato nella sentenza impugnata, aveva proposto ricorso avverso la fase della convalida dell’arresto; trattasi di errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di legittimità era incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e dall’ines percezione delle risultanze processuali.
Il secondo errore di fatto si era estrinsecato nel non aver preso atto che non vi era prova che il difensore dell’arrestato era stato avvisato dell’udienza di convalida dell’arresto, posto che nel verbale di arresto si diceva solo che in data 16.8.222 il difensore era stato avvisato, senza specificare né l’orario ne se fossero stati operati più tentativi e a quale distanza temporale tra essi; si profilava pertanto, la nullità dell’udienza di convalida, poiché il NOME non era stato assistito dal suo difensore di fiducia, mai avvisato.
Chiede, COGNOME pertanto, l’accertamento dell’errore e l’annullamento del provvedimento originario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va, innanzitutto, rilevato che il ricorrente non ha allegato al ricorso copia dell’originario ricorso proposto avverso l’ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Latina, ricorso il cui contenuto sarebbe stato erroneamente percepito dalla Corte di Cassazione.
Il ricorrente nell’articolare il motivo di impugnazione in esame, non ha, pertanto, rispettato il consolidato principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui, come è noto, anche in sede penale, allorché venga lamentata l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del
ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell’integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso, caso che non ricorre nella specie (cfr. Sez. 1, 17/01/2011, n. 5833; Sez. 1, 22/01/2009, n. 6112;Sez. 1, 18/03/2008, n.16706; Sez. :L, 29/11/2007, n. 47499; Sez. feriale, 13/09/2007, n. 37368; Sez. 1, 18/05/2006, n. 20344).
Ciò posto, deve osservarsi che dalla lettura della sentenza impugnata emerge, contrariamente a quanto dedotto, che con l’originario ricorso per cassazione era stata impugnata l’ordinanza resa dal Tribunale di Latina all’udienza dibattimentale del 05/12/2022, con la quale era stata rigettata l’eccezione di nullità dell’udienza di convalida, e non l’ordinanza di convalida; da tanto la Corte di Cassazione ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, sulla base del principio di diritto, secondo cui la fase della convalida dell’arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un’eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che segue (Sez.3,n.36945 del 22/02/2019, Rv.276886 – 01; Sez. 1 n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2019, Rv 267366)
Risultano, pertanto, manifestamente infondate le doglian2:e proposte, che si risolvono, in sostanza, nella inammissibile contestazione della valutazione giuridica operata dalla Corte di Cassazione (Sez 6, n. 28269 del 28/05/2013,Rv.257031 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), ,alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/02/2024