Il Ricorso Straordinario: I Limiti di Ammissibilità secondo la Cassazione
L’ordinamento processuale penale prevede strumenti eccezionali per porre rimedio a errori giudiziari. Tra questi, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta un’ultima via per contestare decisioni della Corte di Cassazione. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a limiti rigorosi, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ne ha dichiarato l’inammissibilità se proposto contro decisioni non definitive.
Il Contesto del Caso: Un Ricorso Contro un Sequestro Probatorio
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica. L’indagato aveva impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale del Riesame, il quale aveva respinto la richiesta. Successivamente, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, ma anche questo veniva dichiarato inammissibile.
Non arrendendosi, l’indagato presentava un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore evidente nel valutare il suo interesse a una legittima progressione processuale.
L’Inammissibilità del Ricorso Straordinario: L’Analisi della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di due principi fondamentali che ne circoscrivono l’ambito di applicazione. La decisione si fonda su un orientamento consolidato, ribadendo i paletti procedurali per l’accesso a questo rimedio.
Le Decisioni “Ante Iudicium”
Il primo punto cruciale riguarda la natura del provvedimento impugnato. La Corte ha specificato che il ricorso straordinario non è esperibile avverso le decisioni cosiddette ante iudicium, ovvero quelle emesse durante la fase delle indagini preliminari. Un’ordinanza che decide su un sequestro probatorio rientra in questa categoria. Tali provvedimenti sono per loro natura suscettibili di modifiche, ad esempio per la sopravvenienza di nuovi elementi, e mancano del carattere di irrevocabilità. L’irrevocabilità, ovvero la definitività della decisione, è un presupposto essenziale per poter attivare il rimedio straordinario, che è pensato per correggere errori in provvedimenti ormai non più contestabili con mezzi ordinari.
La Mancanza del Requisito Soggettivo: Chi Può Ricorrere?
Il secondo requisito, di natura soggettiva, attiene a chi può presentare il ricorso. La giurisprudenza, richiamata nell’ordinanza, è chiara nell’affermare che solo il “condannato” è legittimato a proporre tale impugnazione. Nel caso di specie, il ricorrente non era stato condannato con sentenza definitiva, ma era semplicemente un soggetto sottoposto a indagini preliminari. Questa distinzione è fondamentale: il rimedio è stato concepito per tutelare chi ha subito una condanna definitiva viziata da un errore di fatto, non per essere utilizzato come strumento di contestazione durante la fase investigativa.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si radicano in principi di economia processuale e di certezza del diritto. La Corte, citando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 13199/2017), ha ribadito che consentire il ricorso straordinario contro provvedimenti interlocutori e non definitivi snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto, trasformandolo in un ulteriore grado di giudizio sulla fase cautelare. L’ordinanza impugnata, relativa al sequestro, è priva del carattere di irrevocabilità che connota i provvedimenti con cui viene resa una condanna definitiva. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il ricorso contestava un profilo esclusivamente valutativo, aspetto che esula dall’ambito dell’errore di fatto emendabile con lo strumento dell’art. 625-bis c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata quindi una conseguenza inevitabile, accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame consolida un principio fondamentale: il ricorso straordinario per errore di fatto non è un rimedio universale, ma uno strumento eccezionale con presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti. In pratica, ciò significa che non può essere utilizzato per contestare decisioni cautelari o istruttorie emesse prima del giudizio. Solo dopo che un provvedimento di condanna è divenuto irrevocabile, e solo da parte del condannato, si apre la possibilità di far valere un eventuale errore di fatto commesso dalla Cassazione. Questa interpretazione restrittiva garantisce la stabilità delle decisioni processuali e impedisce un uso dilatorio dei mezzi di impugnazione, preservando l’eccezionalità di questo importante istituto di garanzia.
È possibile presentare un ricorso straordinario contro un’ordinanza emessa durante le indagini preliminari?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. non è esperibile avverso le decisioni “ante iudicium”, cioè quelle rese nel corso delle indagini, poiché sono provvedimenti non definitivi e suscettibili di modifica.
Chi è legittimato a proporre il ricorso straordinario per errore di fatto?
Secondo l’ordinanza, è legittimato a proporre tale impugnazione solo il soggetto condannato in via definitiva, e non chi è semplicemente sottoposto a indagini preliminari.
Cosa succede in caso di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5436 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso il Tribunale di Benevento, quale giudice del Riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento;
Rilevato che con il ricorso nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. si denuncia che la conclusione secondo la quale il ricorrente noi/aveva un concreto interesse alla legittima progressione processuale si fonderebbe su di un evidente errore nel quale sarebbe incorsa la Corte;
Rilevato che il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. non è esperibile avverso le decisioni ante iudicium (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 – 01) come un’ordinanza resa nel corso delle indagini, poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell’irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna, ragione questa per la quale è legittimato a proporre tale impugnazione solo il condannato e tale nòn è il soggetto interessato o comunque quello sottoposto a indagini preliminari (Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282077 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso, nel quale peraltro si contesta un profilo esclusivamente valutativo e perciò non consentito, è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024