Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5065  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiest dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 15/06/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha accolto il reclamo proposto, a norma degli artt. 35-bis, 69, comma 6 lett. b), 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, 666 e 678 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa del 14/12/2021 e, per l’effetto, ha disposto la riduzione della pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di novanta giorni, con corresponsione di rimedio risarcitorio dell’importo di euro 24, relativamente a 903 giorni di detenzione scontati dal reo in periodi che vanno dal 1995 al 2004 – in condizioni contrarie alle regole dettate dall’art. 3 CEDU. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il «ricorso straordinario per mero errore materiale» (per essere la somma dei giorni, in relazione ai quali far agire il suddetto rimedio risarcitori pari a 1.515, piuttosto che 903), proposto da NOME COGNOME, avverso la sopra detta decisione assunta dal medesimo Tribunale di sorveglianza. La decisione reiettiva si fonda sull’assunto della necessità di proposizione di ricorso pe cassazione.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia cumulativamente vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc pen., per violazione e/o erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 3 CEDU e 35-ter Ord. pen., nonché irragionevole motivazione sul punto. In ipotesi difensiva si trattava di un mero errore di calcolo, che il Tribunale di sorveglianz avrebbe semplicemente dovuto correggere.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO 119 DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile.
Giova precisare come – all’esito del reclamo proposto dal condannato dinanzi al Magistrato di sorveglianza, al fine di vedersi accordare il rimedio risarcitorio per violazione dell’art. 3 CEDU GLYPH siano stati riconosciuti a NOME COGNOME 786 giorni di violazione. In sede di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza, il condannato ha invece domandato il riconoscimento di 903 giorni di violazione; il Tribunale di sorveglianza ha accolto tale richiesta. La proposizion di «ricorso straordinario per mero errore materiale» è finalizzata, dunque, a un
ulteriore calcolo dei giorni di violazione, da considerare ai fini del comp rimedio risarcitorio; tale periodo dovrebbe ora assommare – in ipotesi difens a 1.515 giorni.
2.1. Risulta allora evidente come il «ricorso straordinario per er materiale di fatto» veicolasse, in realtà, una domanda nuova, rispetto a q che aveva formato oggetto della statuizione assunta dal Tribunale di sorveglia Da ciò, la natura palesemente inammissibile della richiesta, a prescindere veste formale ad essa attribuita dall’interessato.
2.2. A tanto deve aggiungersi che il ricorso invoca niente altro, se non nuova e difforme valutazione, direttamente incentrata sul merito, della vic dedotta. Ma il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrappor propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassa ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esamin gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazi essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se a esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentaz che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 d 16/11/2006, COGNOME, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della ca inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 1 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.