Ricorso Straordinario: I Limiti tra Errore di Percezione e Rivalutazione del Merito
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto rappresenta un rimedio eccezionale nel nostro ordinamento processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza i confini di questo strumento, ribadendo che non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una nuova valutazione del caso. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Questo primo ricorso era già stato rigettato dalla Corte di Cassazione. Non arrendendosi alla decisione, l’imputato ha tentato un’ultima via: il ricorso straordinario previsto dall’articolo 625 bis del codice di procedura penale. La base di questa nuova impugnazione era la presunta “falsa percezione di un fatto” da parte della stessa Corte di Cassazione nel giudicare il precedente ricorso.
La Decisione della Corte: un ricorso straordinario palesemente infondato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso straordinario manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura e la funzione di questo particolare mezzo di impugnazione. I giudici hanno spiegato che il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. non è un’ulteriore istanza di giudizio, né uno strumento per correggere errori di valutazione o di ragionamento compiuti in precedenza.
Le Motivazioni della Decisione: Errore di Percezione vs. Errore di Ragionamento
Il cuore della motivazione risiede nella netta distinzione tra “errore di percezione” ed “errore di ragionamento”. Il ricorso straordinario è ammesso solo per sanare il primo tipo di errore. Un errore di percezione si verifica quando la Corte di Cassazione, nel decidere, assume l’esistenza di un fatto che in realtà non esiste negli atti processuali, o al contrario, ne esclude l’esistenza quando invece è pacificamente documentato. Si tratta, in sostanza, di una svista materiale, di un “abbaglio dei sensi” del giudice.
Al contrario, l’errore di ragionamento o il travisamento della prova riguarda il modo in cui il giudice interpreta e valuta i fatti e le prove. Contestare questo aspetto significa chiedere una rivalutazione del merito della decisione, attività preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, nell’ambito del rimedio straordinario. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’imputato non stava denunciando un errore percettivo, ma stava tentando di ottenere una vera e propria “rivalutazione della decisione”, un’operazione non consentita.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Provvedimento
La pronuncia in esame è un monito importante: il ricorso straordinario non è un terzo grado di giudizio mascherato. È uno strumento chirurgico, da utilizzare solo in casi eccezionali di errori fattuali evidenti e incontestabili commessi dalla Corte di Cassazione. Qualsiasi tentativo di utilizzarlo per rimettere in discussione il ragionamento logico-giuridico dei giudici è destinato a fallire. La conseguenza di un uso improprio di tale strumento è, come nel caso esaminato, una declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza dell’iniziativa.
A cosa serve il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis del codice di procedura penale?
Serve a rimuovere gli errori di percezione (errori materiali o di fatto) commessi dalla Corte di Cassazione nelle sue pronunce, non a correggere gli errori di ragionamento o a ottenere una nuova valutazione del merito.
Qual è la differenza tra un “errore di percezione” e un “errore di ragionamento”?
L’errore di percezione è una svista materiale, come leggere un’informazione errata dagli atti del processo. L’errore di ragionamento, invece, riguarda l’interpretazione e la valutazione delle prove, e non può essere corretto con il ricorso straordinario.
Cosa succede se un ricorso straordinario viene utilizzato per chiedere una rivalutazione del merito della decisione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 01/09/1954
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte di cassazione che in data 18 ottobre 2023 ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza n. 2586/2022 della Corte d’Appello di Catania.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla falsa percezione di un fatto è manifestamente infondato atteso che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep.2024, Rv. 286048).
Nel caso di specie COGNOME deduce non un errore di percezione, ma una vera e propria rivalutazione della decisione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consiFer estensore GLYPH
Il Presidente