Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19908 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 18/11/1971
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in relazione alla sentenza in data 7 maggio 2024 con la quale questa Corte Suprema ne ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Giudice dell’esecuzione h rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del medesimo condannato;
premesso che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di r straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene perc modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fa – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corr interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di di conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
«qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rime previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricors ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essend limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, c immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01);
«in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’omessa motivazione ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso i considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stat considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza no riprodotta era, contro la regola di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01);
rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui si assume l’omessa valutazione delle censure formulate dal ricorrente nel precedente atto di impugnazione, segnatamente di quelle esposte
nel secondo motivo (che aveva prospettato il mancato confronto dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione con quanto ritenuto in precedenza dai Giudici della cognizione) e ribadite con la
memoria presentata in replica alla requisitoria del Procuratore generale – è manifestamente infondato in quanto la sentenza qui impugnata, oltre ad aver dato espressamente conto delle
censure in discorso (facendo riferimento sia all’originario ricorso che alla presentazione del memoria difensiva), le ha a chiare lettere disattese, attribuendo ai due motivi di impugnazione
una matrice unitaria, affermando che con essi erano stati spesi argomenti di natura rivalutativa, ritenendo immune dalle censure sollevate
l’iter che aveva condotto al rigetto della richiesta
ex art.
671 cod. proc. pen. (osservando come esso sia stato svolto sulla scorta di un compiuto apprezzamento dei diversi fatti di reato commessi dall’odierno ricorrente (cfr. sentenza
impugnata, considerato in diritto, spec. parr. 4 ss.), ritenendolo non compiutamente confutato dal ricorso poiché ha considerato generiche le censure difensive, che dunque sono state
apprezzate
(ivi, spec. par. 4.3); il che esclude che sussista un vizio qui censurabile;
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell’imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnato
con il ricorso straordinario e la fondatezza della censura con esso articolata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell , ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘ilì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/2/2025.