Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29931 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
Sent. n. sez. 1933/2025
– Relatore –
COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SANT’ANTIMO il 18/02/1962
Parte civile: RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.Con sentenza n. 35870/2024 del 23/05/2024, dep. 25/09/2024,la Corte di cassazione, Sezione quinta penale, per quanto di interesse in questa sede, annullavala sentenza emessa il 12/06/2023 dalla Corte di appello di Napoli in relazione alla posizione di NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; dichiarava inammissibile nel resto il ricorso dell’COGNOME; respingeva i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
2.1.1. Sotto un primo profilo, deduce che il rigetto del primo motivo di ricorso originariamente avanzato, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità ‘ora per allora’ dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado, sia conseguenza di un errore di fatto, nel quale la Cassazione Ł incorsa nell’esame comparativo della sentenza di primo grado e del gravame proposto dal Pubblico Ministero, e dei motivi posti a suo fondamento. Dopo avere riportato testualmente il primo motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 12/06/2023, il ricorrente osserva come la decisione assunta dalla Corte di legittimità nel respingere detto motivo appaia il frutto di una imperfetta lettura, e conseguente imperfetta comparazione dei motivi di gravame del Pubblico Ministero e della sentenza di primo grado. In particolare, l’appello avanzato dalla parte pubblica avverso la prima sentenza assolutoria, oltre che contenente argomenti evidentemente perplessi, era del tutto carente di riferimenti espliciti alle argomentazioni perspicue che il Tribunale aveva posto a fondamento della sua pronuncia liberatoria. La aspecificità dei motivi di gravame del Pubblico Ministero era stata peraltro riconosciuta dalla stessa Corte territoriale, che era, poi, tuttavia, caduta in errore nel tacciare di genericità e di aspecificità la medesima sentenza di primo grado.
2.1.2. Sotto un secondo profilo, deduce che il rigetto, da parte della Corte di legittimità, del quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa del Castiglione si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fosse frutto di un errore di fatto in cui la Cassazione era incorsa nell’esame comparativo della scarna motivazione reiettiva adottata dalle sentenze di merito (ove si evidenziava l’assenza di positivi elementi di valutazione), a fronte di plurimi fatti processuali significativi, pure emergenti dalle medesime sentenze di merito (consenso piø volte prestato all’acquisizione di dichiarazioni e di informative, massiccio apporto documentalefornito, dichiarazioni spontanee rese e note autografe prodotte).
2.2. NOME COGNOME denuncia, per il tramite dei difensori, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME come il rigetto del primo motivo di ricorso originariamente avanzato, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità ‘ora per allora’ dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado, sia conseguenza di un errore di fatto, nel quale la Cassazione Ł incorsa nell’esame comparativo della sentenza di primo grado e del gravame proposto dal PM., e dei motivi posti a suo fondamento.
L’articolazione del motivo ripercorre l’analogo primo motivo di ricorso straordinario avanzato nell’interesse di NOME Castiglione.
2.3. NOME COGNOME denuncia, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME l’errore decisivo in cu Ł incorsa la Corte di legittimità nel ritenere il ricorso avanzato avverso la sentenza di merito della Corte territoriale aspecifico e quindi inammissibile. Contrariamente a quanto, erroneamente, ritenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza oggi impugnata, il ricorso avanzato non si risolveva affatto in una semplice richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, ma evidenziava l’intrinseca illogicità della sentenza, che aveva peraltro omesso di valutare le evidenze logiche rappresentate dagli elementi probatori illustrati nei motivi di gravame.
Ha, quindi, errato la Corte di legittimità nel ritenere che il ricorrente non si fosse adeguatamente confrontato con le motivazioni delle sentenze di merito; la Corte di cassazione ha, poi, omesso di adeguatamente rispondere a motivi di ricorso.
Si censurava, in particolare, come l’affermazione di responsabilità dell’COGNOME fosse
motivata, in modo illogico, richiamando le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME mentre erano stati pretermessi argomenti decisivi quali l’assenza, nel corso delle operazioni tecniche di intercettazione, di conversazioni incriminanti riconducibili all’COGNOME; ed ancora si censurava l’illogicità nella valutazione della conversazione n. 10531 del 27/01/2910 e l’illogicità dell’intero apparato motivazionale della sentenza d’appello.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poichØ l’istituto Ł funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01). Correlativamente si Ł affermato che Ł inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01).
In base alla nota pronuncia Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280 – 01, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella richiamata decisione, Ł stato precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonchØ gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale(conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata; tra le piø recenti, v. Sez. 5, n. 29240 dell’1/6/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01).
Il rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen.non rappresenta, quindi,uno strumento da adoperare per ottenere mere rivalutazioni, rispetto a quanto deciso dalla Corte di legittimità: nonpossono trovare ingresso le censure di tipo genericamente rivalutativo pur in presenza di interpretazioni delle norme o dei contenuti delle decisioni di merito che si prestino a critiche.
Tale assetto risulta funzionale, del resto, alla necessità di tutelare – entro i limiti della ragionevolezza – lo stesso valore del giudicato, quale fonte di certezza e stabilità delle decisioni giurisdizionali.
Tanto premesso in punto di inquadramento teorico, può passarsi all’analisi specifica delle singole censure difensive.
Il primo motivo di ricorso avanzato nell’interesse di Castiglione e l’unico motivo della Difesa COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente stante l’identità della questione introdotta con le impugnazioni straordinarie, sono inammissibili perchØ denunciano un vizio manifestamente infondato e non avente carattere revocatorio.
La Quinta sezione di questa Corte, con la sentenza oggi impugnata, ha analizzato (pagg. 15, 16) i motivi di ricorso con i quali gli imputati NOME ed NOME COGNOME censuravano l’impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado come inammissibile, pervenendo ad un motivato rigetto delle censure; in particolare, la Cassazione ha rilevato come il gravame della pubblica accusa avesse riguardato i capi ed i punti della pronuncia assolutoria del primo giudice, avendo investito la mancata valutazione complessiva delle prove ed il ragionamento ricostruttivoalla base della pronuncia assolutoria, opponendo alle argomentazioni del primo giudice, anche attraverso il richiamo ai dati probatori da esso trascurati, la propria rielaborazione «il cui grado di approfondimento Ł stato modulato sula specificità dei vari passaggi della motivazione».
Il ricorso straordinario oggi in esame si pone rispetto alla decisione della Corte di legittimità in termini meramente confutativi; lungi dall’individuare un errore di fatto, inteso come erronea percezione dei contenuti dell’atto valutato, commesso dalla Corte, i ricorrenti si limitano a sollecitare una rivalutazione della soluzione giuridica data dalla Corte di cassazione al tema dell’ammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza assolutoria originariamente emessa nei confronti del ricorrente. Le osservazioni in merito ai denunciati profili di inammissibilità dell’impugnazione del Pubblico ministero effettuate dal giudice di legittimità non risultano essere state determinate da errori percettivi o da sviste, costituendo invece l’esito conclusivo di un percorso motivazionale avente contenuto squisitamente valutativo; va ricordato, a tale proposito, che il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità e ogni processo valutativo.
Del pari inammissibile Ł il secondo motivo avanzato dalla Difesa COGNOME.
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con il quale si censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all’imputato, osservando (pag. 29) come i Giudici di merito avessero fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale della Corte di legittimità per il quale Ł sufficiente a sostenere il diniego delle circostanze innominate il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie, avendo il Giudice di merito ancoratola reiezione della richiesta all’insussistenza di elementi di positiva valutazione; come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, la citata motivazione lascia intendere che la Corte abbia preso cognizione dei rilievi sollevati dal ricorrente sulla condotta processuale tenuta dal Castiglione e li abbia, tuttavia, ritenuti recessivi.
La censura difensiva, d’altronde, sottolinea niente altro che una asserita carenza valutativa da parte dei Giudici della Suprema Corte, finendo inevitabilmente per invocare la formulazione di un nuovo giudizio, di natura sostitutiva rispetto a quello avversato. Le censure formulate nel ricorso straordinario in esame si sostanziano, quindi, in rilievi che, con tutta evidenza, segnalano presunti errori che non si identificano in una fuorviata rappresentazione percettiva, con la conseguenza che le relative decisioni hanno comunque avuto contenuto valutativo, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-
bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
E giova, conclusivamente, ribadire che non Ł consentito denunziare col ricorso straordinario l’omesso scrutinio di determinate deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, il quale motivo il giudice di legittimità abbia tuttavia – non pretermesso (a cagione di svista puramente sensoriale circa la materiale esistenza in atti del mezzo di impugnazione in parola) -bensì censito e fatto oggetto di trattazione; sicchØ le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346 – 01).
Esula in radice dall’ambito di applicazione dell’art. 625bis cod. proc. pen. il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME. In realtà, manca la deduzione di un errore di fatto, nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione, in quanto il motivo si risolve nella riproposizione dei temi oggetto dell’originario ricorso; le censure articolate con il mezzo d’impugnazione straordinarioinvestono, infatti, il tessuto squisitamente valutativo della decisione della Quinta sezione della Corte di Cassazione nello scrutinio dei motivi concernenti l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di partecipazione all’associazione camorristica del clan COGNOME di cui al capo A2), questione estranea al perimetro dell’istituto processuale e certamente insindacabile in questa sede.
Si tratta, in definitiva, sempre e comunque di note di dissenso di natura valutativa fuori fuoco – e dunque affette, accanto all’improponibilità originaria, da manifesta infondatezza rispetto ai presupposti e alle finalità del mezzo straordinario di impugnazione che ne occupa, offerte al collegio, nel caso di specie, con l’obbiettivo di invitarlo sic et simpliciter a riesaminare i motivi del ricorso per cassazione già partitamente ed analiticamente vagliati dalla sentenza della Quinta sezione, specificatamente a pagg. 32 e 33.
In conclusione, i ricorsi ex art. 625bis cod. proc. pen. vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; i ricorrenti devono altresì essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutedalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ‘RAGIONE_SOCIALE ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 30/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME