Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile COMUNE DI POZZUOLI, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnati e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 48579/22, la sesta sezione di questa Corte dichiar inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli c quale era stata confermata la condanna di COGNOME NOME per il reato di all’art. 74 D.P.R. n. 309/90.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.p pen. il difensore di COGNOME, lamentando che i giudici di legittimità aveva confuso COGNOME NOME con l’imputato COGNOME NOMENOME figlio de ricorrente, attribuendo al primo i fatti pacificamente commessi dal secondo: particolare, la Sesta sezione di questa Corte aveva affermato, con riguard ricorrente, che “alla luce delle risultanze probatorie e delle mol dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (COGNOME e COGNOME)” era ” raggiunta la prova che l’imputato non solo gestisse la piazza di spaccio dei alloggi unitamente al padre e per conto dello stesso, ma avesse anche un ru più ampio di sovrintendenza delle piazze di spaccio nei momenti in cui i rispet capi fossero in galera”; non si trattava di un errore marginale, posto che l collaboratore che attribuiva a COGNOME un comportamento in linea co l’imputazione era COGNOME, che era rimasto isolato; COGNOME invece attribu tale condotta (quella di sovrintendere alla gestione di tutte le piazze di della zona) esclusivamente al figlio NOME mentre affermava che il ricorr aveva un ruolo di coordinamento “ogni qualvolta i capi sono in galera”
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa C (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il quale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identif esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ab comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 6 cod. proc. pen.”.
Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza de Sesta sezione di questa Corte, l’errore di fatto denunciato in ricorso, pos nella sentenza impugnata risulta soltanto un refuso a pag. 23, ove si dice l’imputato gestiva la piazza di spaccio unitamente al padre, quando invec sarebbe dovuto dire unitamente al figlio (NOMENOME NOME NOME NOME imputati medesimo reato), ma dallo stesso tenore del ricorso risulta che ciò ch denuncia non è un errore di fatto, ma una erronea valutazione sulle dichiarazi
del collaboratore di giustizia NOMECOGNOME “unico collaboratore che attribuis COGNOME COGNOME comportamento in linea con l’imputazione” (pag.3 ricorso); se anch quindi vi fosse un errore nelle dichiarazioni del collaboratore COGNOME resterebbero quindi quelle di COGNOMECOGNOME sulle quali si chiede di operare una div valutazione (e quindi non è un caso di errore di fatto); le rimanenti censur sono relative ad errori di fatto, ma costituiscono tutte eccezioni di dir quanto si contestano le argomentazioni contenute nella sentenza della Ses sezione di questa Corte (che ha motivato su tutti i punti riproposti con il pr ricorso, per cui non si può parlare di mancanza di motivazione) e si chiede sostanza, a questa Corte un quarto giudizio di merito.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichia inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagame a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cos equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; il ricorrente deve i essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa del ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresent e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Pozzu che liquida in complessivi euro 3.610,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente