Il Ricorso Straordinario Prevenzione: La Cassazione ne Nega l’Applicabilità
Con la recente sentenza n. 23467 del 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione procedurale di grande rilevanza: l’applicabilità del ricorso straordinario prevenzione per errore di fatto alle misure di prevenzione patrimoniale. La decisione chiarisce in modo definitivo che tale strumento è un’esclusiva del processo penale di cognizione e non può essere utilizzato per contestare provvedimenti come la confisca di prevenzione, tracciando una linea di demarcazione netta tra i due ambiti.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce dall’impugnazione di un provvedimento di confisca di prevenzione a carico di un soggetto. Dopo che il suo ricorso iniziale era stato dichiarato inammissibile dalla stessa Corte di Cassazione, il difensore decideva di giocare un’ultima carta: il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale.
Secondo la difesa, la precedente decisione della Corte si fondava su un errore di percezione dei fatti. In particolare, si sosteneva che i giudici non avessero correttamente valutato due elementi chiave: primo, l’interesse diretto e personale del ricorrente (e non dei suoi familiari) alla restituzione del bene; secondo, le prove che dimostravano l’acquisto dell’immobile con mezzi leciti e fondi riconducibili al ricorrente stesso.
La Decisione della Corte sul Ricorso Straordinario Prevenzione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso straordinario inammissibile. La Corte ha stabilito che questo specifico rimedio non è contemplato nell’ambito della materia della prevenzione. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della norma e su consolidati principi giurisprudenziali.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del ricorso straordinario per errore di fatto. La Corte, richiamando una propria precedente pronuncia (Sez. 1, n. 46433 del 2017), ha ribadito che l’articolo 625-bis c.p.p. limita espressamente la legittimazione a proporre tale ricorso al solo ‘condannato’.
La distinzione non è puramente terminologica. Un ‘condannato’ è colui che ha subito una sentenza irrevocabile di colpevolezza al termine di un processo penale. Un ‘soggetto sottoposto a misura di prevenzione’, invece, è destinatario di un provvedimento basato su un giudizio di pericolosità sociale, che prescinde dall’accertamento di un reato specifico. Secondo la Corte, questa diversità di status giustifica pienamente una differenziazione degli strumenti di tutela a disposizione.
L’esclusione del proposto dal perimetro del ricorso straordinario non è, quindi, una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), ma una scelta che rientra nella piena discrezionalità del legislatore. Quest’ultimo ha il potere di prevedere strumenti di tutela diversi per situazioni giuridiche diverse. Poiché il ricorso è stato proposto in un caso non consentito dalla legge (contro un provvedimento di prevenzione), la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale della procedura penale: gli strumenti di impugnazione sono tassativi e non possono essere applicati per analogia a contesti diversi da quelli per cui sono stati espressamente previsti. Per chi è colpito da una misura di prevenzione patrimoniale, come la confisca, la via del ricorso straordinario per errore di fatto è preclusa. Questa pronuncia serve come monito sulla necessità di utilizzare i corretti canali procedurali, evidenziando la rigida separazione che il nostro ordinamento mantiene tra il giudizio penale di condanna e il procedimento di prevenzione, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di garanzie e rimedi esperibili.
È possibile utilizzare il ricorso straordinario per errore di fatto contro una confisca di prevenzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p. non è ammissibile nella materia delle misure di prevenzione, essendo riservato solo alle sentenze di condanna penale.
Perché esiste questa differenza di trattamento tra un condannato e un soggetto sottoposto a misura di prevenzione?
Secondo la Corte, la differenza si giustifica perché le due situazioni sono intrinsecamente diverse. La condanna penale accerta la commissione di un reato, mentre la misura di prevenzione si basa su un giudizio di pericolosità sociale. Rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere strumenti di tutela differenti per queste due distinte categorie di soggetti.
Quali sono le conseguenze se si propone un ricorso straordinario in un caso non consentito, come quello di una misura di prevenzione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23467 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME proposto per contestare la legittimità di un provvedimento che aveva disposto la confisca di prevenzione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore, che deduceva che la decisione impugnata era fondata su un errore di fatto, tenuto conto che nel ricorso si era allegato sia che era proprio COGNOME, e non i suoi familiari, ad avere concreto interesse ad ottenere la restituzione del bene, sia che l’immobile colpito dal provvedimento ablatorio era stato acquistato con mezzi leciti e con provvista riferibile al ricorrente.
Il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorso straordinario non è previs materia della prevenzione.
1.1. La Cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all’a nella parte in cui consente l’esperibilità del ricorso straordinario per errore mat fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al “condannato” e non al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l’esclusione di quest’ giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del conda appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di stru tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/201 Rv. 271398 – 01).
1.2. Si rileva, pertanto, che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto i consentiti, ovvero contro un provvedimento di prevenzione, il che consente di dichi l’inammissibilità con la procedura prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024
L’estensore
a Presidente