Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38923 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 01/10/2025
R.G.N. 18029NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTECOMPATRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dei difensori del ricorrente che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2024, la Settima sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15 maggio 2024, che aveva negato al ricorrente il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale.
1.1. La Settima sezione, nell’ordinanza impugnata, aveva giudicato congrua la motivazione del Tribunale, nella parte in cui aveva formulato il previsto giudizio prognostico, relativo alle prospettive di rieducazione e di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del ricorrente (indicandolo, tuttavia, con un cognome errato: COGNOME).
Un giudizio che era stato tratto dai precedenti penali dell’interessato, dalle non positive informazioni pervenute dai carabinieri (che avevano rilevato come il prevenuto fosse gravato da denunce penali per fatti che giungevano fino all’anno 2022), dell’assenza di attività lavorativa o, comunque, risocializzante e, infine, dalla nota dell’8 maggio 2024 in cui l’UEPE aveva rilevato la scarsa collaborazione del prevenuto al trattamento.
Propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 625 bis cod. proc. pen., il COGNOME, a mezzo dei propri difensori AVV_NOTAIO COGNOME e NOME
Piunno, rilevando, con l’unico motivo, i seguenti errori di fatto in cui la Settima sezione sarebbe incorsa.
Nella ordinanza impugnata, si era fatto riferimento a tale COGNOME – e non al reale ricorrente, NOME COGNOME – così non considerando gli elementi che militavano a favore del medesimo.
In particolare, le informazioni dei carabinieri che avevano affermato come, dal 2003, non vi fossero piø pendenze a carico del prevenuto e come questi, in epoca successiva alla commissione degli ultimi reati, avesse mantenuto una condotta del tutto regolare.
Era pertanto evidente l’errore di percezione in cui la Corte era caduta trattando di tale COGNOME e non degli elementi concreti riportati nell’originario ricorso del COGNOME.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del AVV_NOTAIO, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso non essendo, quella impugnata, una sentenza (o un’ordinanza) di condanna, come prevede invece l’art. 625 bis cod. pen.
Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale replicava alle argomentazioni della pubblica accusa, insistendo per l’accoglimento del ricorso straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME Ł inammissibile.
In tema di ricorso per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., questa Corte ha affermato che:
il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non Ł esperibile allorchØ la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, COGNOME, Rv. 279413 – 01; Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279530 – 01).
Pronunce, quelle testŁ citate, che si muovono nel solco tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza Nunziata (n. 13199 del 21/07/2016, dep. il 17/03/2017) – in cui si era affermata la proponibilità del ricorso straordinario nei confronti della sentenza di legittimità emessa su ricorso avverso quel provvedimento del giudice dell’esecuzione che, intervenendo a stabilizzare il giudicato, aveva determiNOME l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto – e che, in motivazione, aveva precisato che:
‘L’accoglimento di una nozione di “condanNOME” piø ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioŁ superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la “prima volta”, la formazione del giudicato, non Ł destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto.
Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente.
Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le
decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonchØ le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell’errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condanNOME.
Allo stesso modo si deve escludere che il ricorso straordinario possa riferirsi alle decisioni della Corte di cassazione che comunque si riferiscano al “condanNOME“, in antitesi allo status di imputato: se così fosse qualunque provvedimento di cassazione, purchØ riguardante un condanNOME, sarebbe impugnabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. In questo senso, come già sostenuto dalla giurisprudenza, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione Ł divenuta irrevocabile: il riferimento, ad esempio, Ł alle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione. In questi casi, la pronuncia della Cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non Ł destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità. ‘.
Se ne deduce che i provvedimenti di questa Corte sono ricorribili ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo quando, pur non intervenendo su una pronuncia di diretta condanna del ricorrente, finiscano per incidere sulla medesima: così le Sezioni unite, con la sentenza Nunziata, ritenevano proponibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell’esecuzione e così, piø di recente, ribadiva la pronuncia Sez. 5 n. 7440 del 22/01/2025, Rv. 287661 – 01.
Un effetto analogo, invece, di stabilizzazione del giudicato, non può certo averlo la pronuncia del Tribunale o del Giudice di sorveglianza, tanto piø quando, come nel caso oggetto del presente ricorso, si tratti di mera modalità di esecuzione della pena mediante l’affidamento in prova al servizio sociale.
A ciò poi si aggiunge la considerazione che l’errore nell’indicazione, in motivazione, del cognome del ricorrente Ł privo di rilievo alcuno, dato che le valutazioni fatte dalla Settima sezione di questa Corte nella ordinanza impugnata attengono tutte alla documentazione presente agli atti e quindi a verifiche ed informazioni riguardanti il reale ricorrente, NOME COGNOME.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME