Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gorizia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 14.12.2023 della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14.12.2023 la Settima Sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza resa in data 24.10.2022 con cui la Corte di appello di Trieste aveva confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato ad otto mesi di arresto ed C 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, settimo comma d. Igs. 285/1992, con sospensione di anno della patente di guida.
Avverso il suddetto” provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Lamenta con un primo motivo la mancata disamina da parte dei giudici di legittimità della contestazione
concernente la motivazione resa dalla Corte distrettuale esclusivamente per relationem alla pronuncia di primo grado senza aver preso in esame le specifiche doglianze articolate dalla difesa con l’atto di appello, contestazione che rivestiva perciò valore decisivo venendo con essa evidenziata l’omessa pronuncia della Corte di appello sulle questioni rilevanti devolute dalla difesa.
Con il secondo motivo si duole dell’omessa disamina della censura espressamente formulata in ordine alla legittimità del rifiuto da parte dell’imputato di sottoporsi all’alcool test in assenza di indicazione sul verbale redatto dalla PG, limitatasi a riempire un modello prestampato, del modello dell’apparecchio utilizzato, della matricola e della sua omologazione, onde non vi era alcuna prova che gli agenti della PG fossero dotati di idonea strumentazione per sottoporre il prevenuto all’esame suddetto.
Con il terzo motivo lamenta l’omessa disamina da parte del giudice di legittimità delle doglianze, anch’esse, al pari delle precedenti, concernenti punti decisivi, oggetto del quinto e sesto motivo del ricorso per cassazione con i quali si era sostenuto che la richiesta di sottoporsi all’alcool test era stata formulata tardivamente in assenza dell’indicazione dell’orario in cui l’imputato era stato trovato alla guida del veicolo, ponendosi pertanto anche in relazione a tale profilo la problematica del rifiuto opposto dall’imputato a fronte di una richiesta della Polizia Giudiziaria illegittima
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente sottolineare che in tanto può essere fatto ricorso al mezzo di impugnazione straordinario di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen. in quanto l’errore in cui sia incorsa la pronuncia irrevocabile di questa Corte sia qualificabile come errore materiale od errore di fatto. Ipotesi questa ricorrente nel primo caso nella mancata rispondenza tra la volontà del giudice correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, laddove invece l’errore cd. percettivo, in cui si sostanzia il presupposto alternativo richiesto ai fini dell’esperibilità dell’impugnativa in esame, consiste nella svista o nell’equivoco – per aver ritenuto l’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente accaduto – in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che avrebbe determinato una decisione diversa che sarebbe stata adottata senza di esso (così Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686, e tra le ultime delle sezioni semplici Sez. 5, sentenza n.29240 del’1/6/2018, COGNOME, Rv. 273193).
Tale puntualizzazione è necessaria al fine di delimitare il campo di applicazione del ricorso in esame che, venendo ad intaccare il principio dell’intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, costituente il cardine
dell’attività giurisdizionale proteso, tale essendo l’interesse fondamentale di ogni sistema processuale, «alla certezza delle situazioni giuridiche» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995), impone la stretta interpretazione delle disposizioni regolatrici che non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Deriva conseguentemente dalla natura eccezionale del rimedio in esame il divieto di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività.
Fuoriuscendosi all’evidenza nel caso di specie dall’errore materiale, deve tuttavia rilevarsi che l’errore di fatto, incentrato, diversamente dall’errore revocatorio, sull’inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza di tale errore, è di per sé avulso da qualsiasi profilo valutativo in cui sia incorsa la Corte di legittimità nella lettura degli atti del suo giudizio, con la conseguenza che il travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Discende da tale inquadramento dogmatico che l’omessa disamina di un motivo di ricorso per cassazione si traduca, quanto meno in astratto, in un difetto di motivazione, che non implicando ne’ affermazione ne’ negazione di alcuna realtà processuale, equivale semplicemente all’omessa risposta ad una doglianza. In concreto, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell’errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura », situazione che ricorre quando l’omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280). Principio questo reiteratamente riaffermato dalle Sezioni semplici, secondo cui «non è deducibile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la “rado decidendi” della sentenza medesima, sicché è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza fosse invece decisiva e che il suo omesso esame sia conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 1, Sentenza n. 391 del 09/11/2023, COGNOME, Rv. 285553; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, COGNOME, Rv. 263113 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente
conforme, anche Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01; Sez. 1, n. 460 del 03/11/2004, COGNOME, Rv. 230584 – 01).
Tanto premesso ostano all’ammissibilità del presente ricorso due fondamentali rilievi.
Al di là della labiale prospettazione dell’errore di fatto, il ricorrente, che comunque nulla ha opposto alla preannunciata inammissibilità dell’originario ricorso per cassazione con la trasmissione del ricorso in Settima Sezione, prospettando con il deposito di una memoria consentita dal contraddittorio cartolare le ragioni ostative a tale epilogo processuale, tralascia la circostanza che l’ordinanza impugnata ha dato puntualmente conto nelle premesse in fatto dei sei motivi articolati con l’impugnativa proposta, il contenuto di ognuno dei quali è stato sia pur sinteticamente riportato. E se tale riproduzione di per sé stride con la configurabilità di un errore percettivo, avendo il Collegio decidente ritenuto – in contrasto con la congetturata disattenzione che avrebbe causato l’erronea supposizione dell’inesistenza delle doglianze, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso – che tutte le censure articolate con l’atto di appello fossero state già affrontate e risolte dal giudice di primo grado senza che i relativi rilievi avessero costituito oggetto di alcuna specifica confutazione in sede di gravame innanzi alla Corte di appello, in ogni caso l’omesso esame dei motivi di ricorso lamentati dal ricorrente si innesta, proprio in ragione della decisività delle questioni che la difesa si è premurata di sottolineare, nell’orbita dell’errore valutativo. Sono infatti estranei all’ambito di applicazione del ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. sia gli errori di giudizio, sia gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (cfr. Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, COGNOME, cit.). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
All’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE
così deciso in data 11.7.2024